Riconoscimento qualifiche professionali di Psicologo e di Psicoterapeuta, conseguite in Paesi comunitari o equiparati e in Paesi extra-comunitari.
Il Tar del Lazio ha annullato il decreto di riconoscimento del titolo di psicoterapeuta conseguito all’estero in assenza della laurea in psicologia o medicina, come prescritto dalle norme italiane.
L’accoglimento del ricorso sancisce un principio basilare ma fondamentale per cui per “esercitare la professione di psicoterapeuta in Italia è necessario aver conseguito la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia e, all’esito di questa, aver frequentato una scuola di specializzazione per un’ulteriore durata di almeno quattro anni.”
Quindi non sarà più possibile per coloro che hanno conseguito il titolo di “psicoterapeuta” in un Paese straniero avere il riconoscimento in Italia in assenza della laurea in psicologia o in medicina.