SOLIDARIETA’ E LAVORO GRATUITO: LA PROFESSIONE HA BISOGNO DI CHIAREZZA

8 aprile 2020 – In occasione della emergenza COVID si sono moltiplicate le iniziative spontanee della Comunità professionale a favore della popolazione.

  1. Alcune sono volte a favorire l’erogazione di prestazioni psicologiche a distanza – come l’iniziativa CNOP “psicologionline” o quelle di alcuni Ordini territoriali (es. Lazio “Coronavirus. Elenco Psicologi disponibili a distanza”) – dove solo un primo colloquio di solidarietà è opzionalmente gratuito.
  2. Altre sono destinate a forme di ascolto ed informazione e, pur essendo gratuite, non prevedono l’erogazione di prestazioni professionali strutturate.
  3. Molte altre, invece, prevedono esclusivamente o principalmente, l’erogazione di interventi professionali a titolo gratuito.

E’ importante considerare che il proliferare di iniziative del terzo tipo (“c), pur segnalando un significativo spirito di solidarietà, rischia di produrre aspetti negativi indesiderati che vanno debitamente evidenziati.

  1. Il problema del bisogno di aiuto psicologico nell’emergenza e di equità sociale – ovvero che questo bisogno possa essere soddisfatto a prescindere dalle capacità reddituali – non può trovare soluzione attraverso un generalizzato ricorso ad interventi “compassionevoli”. Se così fosse lo Stato e le Regioni verrebbero meno al compito istituzionale di fornire una assistenza psicologica alla popolazione, come elemento necessario e specifico dell’assistenza sanitaria;
  2. Esistono esigenze organizzative e strutturali dell’intervento che non possono basarsi esclusivamente o principalmente sul lavoro in solidarietà, perché necessitano di un coordinamento ed integrazione con i servizi pubblici (lavoro sulle persone malate, sugli operatori, negli ospedali e strutture territoriali, nella continuità assistenziale, nell’assistenza domiciliare, ecc.).
  3. In quest’ultimo caso si configura il fatto che la Pubblica Amministrazione chiede lavoro a titolo gratuito, poiché demanda al professionista in solidarietà, un compito che le spetta. Tale fattispecie è vietata dalla normativa vigente (es. art. 2229 e seg. Codice civile prestazioni professionali e 2598 sulla concorrenza), che esige come il professionista abbia diritto ad un equo compenso.
  4. Ad oggi, peraltro, la quota di lavoro gratuito erogata dalla professione psicologica in solidarietà verso la popolazione è superiore a quella di qualsiasi altra professione. Quello che occorre al Paese è ben altro ed il CNOP lo ha evidenziato con precisione (vedi): reclutare gli psicologi che servono per dare una risposta pubblica e coordinata.
  5. Le uniche eccezioni del lavoro verso la Pubblica Amministrazione sono quelle del volontariato nella Protezione Civile e la legge sulla attività di volontariato a favore di enti senza scopo di lucro, attività, tuttavia, tanto legittima, quanto conforme alle disposizioni normative di cui alla L. 266/1991″ legge quadro sul volontariato”. Peraltro il volontariato in PC risponde a norme di ingaggio, attivate dalla PC stessa, che prevedono un rimborso per il volontario, che quindi non svolge una attività completamente gratuita.

E’ pur vero che il CNOP e gli Ordini non hanno poteri prescrittivi sul lavoro gratuito – perché la legge consente la libertà del singolo professionista nei confronti di privati (a differenza di quanto rilevato sopra nei confronti della PA) – tuttavia i principi generali del Codice Deontologico, il principio costituzionale (art. 36 Costituzione) della remunerazione del lavoro, la legge 81/17 sull’equo compenso, devono costituire gli elementi ispiratori e di riferimento che dobbiamo avere su questo tema delicato.

Il CNOP, in attesa di poter affrontare compiutamente il tema quando le condizioni lo permetteranno, invita nel frattempo tutta la Comunità professionale a voler tenere in debito conto le considerazioni espresse ed i riferimenti normativi.