Il CNOP esprime soddisfazione per un chiarimento che legittima procedure conformi alle norme ma più solidamente basate dal punto di vista tecnico-scientifico, che tutela maggiormente salute e sicurezza dei lavoratori, mettendo i datori di lavoro e gli operatori che agiscono con coscienza e serietà in condizioni di maggiore serenità.
Nell’ambito delle procedure per la tutela di sicurezza e salute dei lavoratori, la valutazione del rischio stress lavoro-correlato è regolata dalle indicazioni metodologiche deliberate dalla Commissione Consultiva Permanente (rif: art.28, cc 1 e 1 bis del D.lgs.81/08 e s.m.i., circolare del Ministero del Lavoro prot.15/SEGR/0023692 del 18.11.2010). Le indicazioni metodologiche prevedono due fasi di valutazione: una fase c.d. preliminare e sempre obbligatoria, basata su indicatori oggettivi, e una fase eventuale c.d. approfondita, focalizzata sulla percezione dei lavoratori. Sempre le indicazioni della Commissione prevedono che in caso emerga un livello rischio non trascurabile nella c.d. fase di valutazione preliminare, sia doverosa l’immediata attivazione di misure correttive e solo in caso di insuccesso di tali misure sono richieste ulteriori indagini riguardanti la percezione dei lavoratori (c.d. fase approfondita). Tuttavia il CNOP rilevava che andava tenuto conto delle situazioni in cui gli interventi da attuarsi non fossero facilmente identificabile senza il ricorso ad ulteriori elementi oltre agli indicatori oggettivi raccolti per la fase preliminare, e che andasse tutelato il datore di lavoro che, sulla base di motivazioni tecnico-scientifiche, avesse voluto dapprima integrare la valutazione con degli approfondimenti, per la ricerca di soluzioni effettivamente adeguate e auspicabilmente condivise con i lavoratori.
Il CNOP si è quindi rivolto alla Commissione ex art 12 del d.lgs. 81/08, il soggetto titolato a esprimere pareri sull’interpretazione della normativa inerente salute e sicurezza del lavoro.
Il 21 aprile u.s. il CNOP, con una nota corredata da ampi riferimenti tecnico-scientifici, ha quindi formulato il seguente quesito:
“Nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, ove all’esito della c.d.“valutazione preliminare” emerga un grado di rischio tale da richiedere un intervento correttivo, ma non sia possibile determinare con ragionevole certezza quali misure possano essere adeguate, il datore di lavoro (DL) può legittimamente effettuare ulteriori indagini, utilizzando anche alcuni strumenti citati per la c.d. valutazione approfondita al fine di raccogliere informazioni sulla <<percezione soggettiva>> dei lavoratori, prima di intraprendere gli interventi correttivi finalizzati alla riduzione o eliminazione del rischio? Ovviamente tali approfondimenti andrebbero esplicitati e motivati in maniera circostanziata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nonché corredati dalla relativa programmazione temporale. Nel contempo il DL potrebbe mettere in atto misure minimali (es. informativa ai lavoratori), che non andrebbero tuttavia intese come interventi correttivi in senso stretto.”
(da nota prot. 12000102 del 21 aprile 2012).
In data 22.11.2012, la Commissione ex art.12 d.lgs. 81/08, ha espresso il parere che il datore di lavoro possa, “sulla base di una sua libera scelta – utilizzare anche nella fase “preliminare” della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato strumenti usualmente riservati (si pensi, ad esempio, ad un questionario) alla valutazione “approfondita”, al fine di individuare con maggiore precisione gli strumenti da adottare in concreto. Va sottolineato che tale approfondimento non potrà mai essere svincolato dalla adozione di misure di correzione ma dovrà “accompagnare” tale adozione – almeno a livello di misure minime- (si pensi, a solo titolo di esempio, ad una attività di informazione sul tema nei riguardi di un gruppo di lavoratori risultati a rischio) – e che il datore di lavoro che decida di operare in tal senso dovrà avere cura di identificare con puntualità (nella documentazione relativa al DVR) tempi e modi della applicazione degli strumenti in parola, al fine di evitare che la scelta sia fatta per procrastinare il momento nel quale adottare le misure di correzione che le indicazioni impongono.“
(da nota prot. 37/0021854/MA007.A001 del 22 novembre 2012).
In sostanza, la Commissione conferma la linea già prospettata dal CNOP: in caso di evidenza di rischio non trascurabile e incertezza sulle azioni correttive, vanno attuate tutte le misure minime possibili mentre si può procedere agli approfondimenti del caso, secondo un programma documentato e motivato nel DVR. Viene ribadita la centralità dell’individuazione di azioni correttive migliorative come obiettivo principale del processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, un’operazione con finalità pratiche preventive da condurre mirando all’effettiva efficacia secondo le evidenze tecnico-scientifiche.
Il parere della Commissione puntualizza altresì l’esigenza di non procrastinare ingiustificatamente l’adozione delle misure di correzione necessarie ad abbattere il rischio di stress lavoro-correlato.
Nel rispetto delle norme vigenti, che sono state al centro di un acceso dibattito, l’intervento del CNOP costituisce un contributo all’affermazione di buone prassi per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato che vede impegnati tanti iscritti oltre alle figure tipiche della sicurezza (datori di lavoro, responsabili dei servizi prevenzione e protezione, medici competenti, etc.).