29 aprile 2020 – Come è noto entro il 30 aprile scade il termine per i professionisti per presentare alle proprie Casse di appartenenza la domanda di indennizzo dei 600 e previsti dal DL 18/2020 all’art 44.
Uno dei requisiti per poter accedere al contributo è aver avuto nel 2018 un reddito complessivo non superiore a 35.000 € o 50.000 e a seconda di differenti ulteriori circostanze.
Molti iscritti, che nel 2018 non hanno presentato dichiarazione dei redditi in quanto ancora non titolari di partita iva ma in possesso di redditi esenti (e quindi non soggetti ad obblighi dichiarativi) o sotto la soglia minima di reddito per cui scattava l’obbligo di dichiarazione, hanno chiesto se potessero comunque accedere all’indennizzo, avendo aperto la partita iva nel 2019 o nel 2020 e in presenza degli altri requisiti previsti dalla DL 18/2020.
Il tenore letterale della norma poteva infatti indurre a pensare che nelle circostanze sopra indicate l’accesso fosse loro escluso.
La risposta del Ministero è invece in senso opposto e pertanto chi si ritrovasse in tali situazione può presentare l’istanza di indennizzo alla propria Cassa di appartenenza