Pubblicato il Decreto Interministeriale per l’erogazione dell’indennità di € 600 del mese di aprile agli psicologi liberi professionisti

8 giugno 2020 – Il 5 giugno, nel sito del Ministero del Lavoro, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze firmato il 29 maggio che individua le modalità di erogazione dell’indennità di € 600 per il mese di aprile a favore dei professionisti iscritti a casse di previdenza private, tra i quali anche gli psicologi iscritti all’Enpap.

Il Decreto Interministeriale ha dato attuazione, anche se in parte, all’art. 78 del D.L. 34.2020; non sono state infatti ancora dettate le modalità per richiedere l’indennità per il mese di maggio, per la quale si dovrà ancora attendere.

Con il Decreto Interministeriale in oggetto viene stabilito che:

  • l’indennità per il mese di aprile è pari ad € 600;
  • ai professionisti che sono stati già beneficiari dell’indennità del mese di marzo verrà erogata automaticamente anche quella di aprile senza necessità di presentare una ulteriore domanda;
  • i professionisti che non avevano richiesto l’indennità del mese di marzo per assenza dei requisiti previsti dal precedente D.L. 18.2020, per ottenere l’indennità di aprile devono invece presentare una domanda autocertificando le seguenti condizioni alla data della presentazione della domanda:
  • essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per il mese di aprile, quindi, possono presentare la domanda anche i professionisti esclusi da quella di marzo a causa dell’assenza dell’iscrizione esclusiva alla cassa di previdenza privata. La nuova formulazione consente infatti, per esempio, di accedere al beneficio anche a chi è iscritto ad altra gestione previdenziale a patto però che lo stesso non sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

  • non essere percettore di altre misure a sostegno del reddito che risultino cumulabili con la presente indennità;
  • non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • aver conseguito nell’anno d’imposta 2018 un reddito professionale non superiore ad € 35.000 o compreso tra € 35.000 e € 50.000 oppure, in caso di iscrizione all’ente previdenziale privato nel corso del 2019 e del 2020, aver conseguito redditi professionali non superiori ai medesimi importi.

Il riferimento al reddito professionale, in luogo del reddito complessivo cui si basava l’indennità di marzo, consente l’accesso al beneficio per il mese di aprile ad una platea più ampia di professionisti;

  • aver chiuso la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 o aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del I trimestre 2019 per i professionisti che hanno dichiarato un reddito professionale 2018 tra € 35.000 e € 50.000 (fatta eccezione per i professionisti iscritti alle Casse nel corso del 2019 e del 2020) ovvero, per i titolari di redditi professionali inferiori ad € 35.000, aver subito limitazioni dell’attività.

La domanda per richiedere l’indennità per il mese di aprile può essere presentata, mediante compilazione dello schema predisposto dalla cassa di previdenza e disponibile nel sito – area riservata, dall’8 giugno all’8 luglio. Le domande presentate dopo tale data sono considerate inammissibili.