6 marzo 2020 – Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, in relazione all’emergenza sanitaria ha sospeso i convegni e le riunioni (art. 1 lettera a)) e sino al 15 marzo pv le attività didattiche universitarie (art.1 lettera c)), tuttavia sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.
Pertanto si precisa, in relazione ai numerosi quesiti pervenuti, che i corsi post lauream ed i tirocini riguardanti la professione psicologica, in quanto professione sanitaria, devono intendersi non ricompresi nella sospensione. Tuttavia, permane alla valutazione discrezionale dei direttori dei corsi l’eventuale sospensione facoltativa qualora non ricorressero le condizioni di sicurezza sanitaria minime per le riunioni in presenza previste dalle norme più generali del Decreto.