Principali disposizioni a favore degli psicologi liberi professionisti contenute del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 – Cosiddetto “Decreto Rilancio”

21 maggio 2020 – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Decreto Legge 34.2020 conosciuto come Decreto Rilancio, pubblicato in GU il 19.5.2020 ed entrato in vigore nel giorno della sua pubblicazione, ha introdotto disposizioni anche a favore dei liberi professionisti, tra cui gli psicologi. Il decreto nella fase di conversione in legge è suscettibile di modifiche da parte del parlamento e alcuni articoli potranno pertanto risultare differenti dal testo ora in vigore e che si prende in esame.

I principali interventi del nuovo decreto n. 34.2020 applicabili agli psicologi che svolgono attività libero-professionale si possono riepilogare come di seguito:

  • Credito di imposta per canoni di locazione (art. 28)

E’ previsto il riconoscimento di un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito di imposta

  • è commisurato all’importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo-aprile-maggio 2020 a condizione che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (es. si avrà diritto al credito di imposta per il mese di marzo 2020 se il fatturato o i corrispettivi di questo mese si siano ridotti di almeno il 50% rispetto a quelli di marzo 2019);
  • non spetta se gli immobili acquisiti in locazione e destinati all’attività professionale sono ad uso abitativo ovvero classificati per esempio nelle categorie castali da A1 ad A9; spetterà invece se l’immobile sia classificato per esempio nella categoria catastale A10-ufficio o in altre categorie catastali diverse da quelle ad uso abitativo;
  • è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati pagati i canoni (Unico/2021-redditi 2020) o in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. E’ possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari (art.122).

 

  • Indennità da Cassa di previdenza mesi aprile e maggio (art. 78)

E’ prevista anche per i mesi di aprile e maggio una indennità per il sostegno al reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private, tra i quali gli psicologi iscritti all’Enpap così come è avvenuto per il mese di marzo.

Per l’ottenimento dell’indennità il professionista alla data di presentazione della domanda non deve trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni

  • titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • titolare di pensione.

Tali condizioni risultano al momento meno stringenti rispetto a quelle previste per l’ottenimento dell’indennità del mese di marzo.

L’erogazione dell’indennità è subordinata all’emanazione di uno o più decreti del ministro del lavoro e dell’economia che dovrà avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in oggetto. Dovranno infatti essere stabilite modalità e tempi per presentare una nuova domanda alla cassa di previdenza.

 

  • Credito di imposta sanificazione e acquisti dispositivi protezione (art. 125)

E’ riconosciuto un credito di imposta pari al 60%, fino ad un massimo di € 60.000, delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

In particolare sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati per tale attività;

l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri e termoscanner;
  • l’acquisto di dispositivi atti ad assicurare la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati pagati i canoni (Unico/2021-redditi 2020) o in compensazione E’ possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari (art.122).

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta saranno stabiliti da un provvedimento del direttore dell’Agenzia che dovrà essere emanato delle entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

  • Proroga versamenti sospesi (art. 126)

I versamenti che il precedente decreto n. 23.2020 aveva sospeso per i mesi di aprile e maggio (Iva, ritenute di acconto sui redditi di lavoro dipendente) e che dovevano essere versati entro il 30 giugno sono stati ulteriormente prorogati e possono ora essere versati senza sanzioni o interessi entro il 16 settembre in unica soluzione o in quattro rate mensili sempre a partire dal 16 settembre.

 

  • Contributo a fondo perduto (art. 25)

Purtroppo il decreto legge esclude i professionisti iscritti ad una cassa di previdenza privata, tra cui gli psicologi iscritti all’Enpap, dalla disposizione di favore introdotta dall’art. 25 che prevede, pur se in presenza di determinati requisiti, la possibilità di ricevere un contributo a fondo perduto destinato a sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19. L’auspicio è che nei passaggi in parlamento necessari per la sua conversione in legge venga apportata al testo del decreto una modifica che porti ad includere anche tali soggetti nella disposizione in oggetto.