30 giugno 2022 – Le competenze dello Psicologo e dello Psicologo Psicoterapeuta sono in Italia definite da una normativa di grande significato e valore, a differenza di quello che accade in molti altri Paesi, che stabilisce attività riservate e tipiche tutelate dalla legge. Il dibattito che si è acceso non può prescindere dal rispetto della normativa che assegna allo psicologo abilitato le attività previste dall’art. 1 della legge 56/89. Tali attività di “prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno” possono essere rivolte “alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità” ed espletate in tutti i campi di attività ove opera lo psicologo, come ad es. attività clinica, nella scuola, nel settore lavoro-organizzazioni, e così via. Come è noto per svolgere attività psicoterapica è invece necessario il possesso di titolo di specializzazione ai sensi dell’art.3 della stessa legge 56/89.
In relazione alle nuove esigenze del mercato del lavoro e per meglio valorizzare le attività tipiche e riservate il Consiglio Nazionale nella seduta del 24 giugno ha deciso di dare mandato alla Commissione Atti Tipici del CNOP di revisionare i documenti in materia, anche ai fini di un loro eventuale aggiornamento.
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