3 aprile 2021 – Il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2” prevede all’art. 4 che
- “fino alla completa attuazione del piano nazionale vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”
- “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”
- “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita”
Ecco, in sintesi il dispositivo previsto dalla normativa:
- entro 5 giorni dalla pubblicazione del Decreto i Consigli regionali/provinciali dell’Ordine devono trasmettere gli elenchi degli iscritti alle Regioni con l’indirizzo di residenza di ogni singolo iscritto;
- Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano;
- entro 10 giorni dalla trasmissione degli elenchi la Regione verifica lo stato vaccinale di ogni singolo iscritto;
- Quando dai sistemi informativi vaccinali non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala all’azienda sanitaria locale (ASL) di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
- La ASL di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa per motivi di salute, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1 dell’art.4.
- In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, la ASL, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere alla vaccinazione. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, la ASL invita l’interessato a trasmettere non oltre tre giorni dalla somministrazione la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
- Decorsi i suddetti termini la ASL accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
- “L’adozione dell’atto di accertamento (della non vaccinazione) da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
- Il Consiglio regionale/provinciale dell’Ordine comunica all’interessato la sospensione “dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
- Tale sospensione è valida sino all’eventuale assolvimento della vaccinazione o comunque sino al termine del piano vaccinazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
- In caso di lavoratori dipendenti il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni che non implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
- I soggetti non sottoposti a vaccinazione per motivi di salute, per il periodo del piano nazionale vaccinazioni o comunque entro il 31.12.21, al fine di contenere il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attività libero-professionale, adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza che sarà adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Si tratta di una normativa che equipara tutti i professionisti sanitari nel principio della essenzialità al funzionamento delle attività di tutela della salute.
Va precisato comunque che, ancorché l’obbligo gravi su tutti i professionisti sanitari, sono esonerati coloro che hanno comprovati motivi di salute e coloro che dimostrano di non rientrare nelle fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 4.