Si riporta una sintetica informativa riguardo alle principali novità riguardanti i professionisti che esercitano attività sanitaria introdotte dai recenti interventi normativi di fine anno 2019.
In particolare:
- Detraibilità spese sanitarie solo con pagamenti tracciabili
All’art. 1, commi 679 e 680 della Legge di Bilancio 200 n. 160/2019 (pubblicata in G.U. il 30.12.2019), si prevede che a partire dal 1.1.2020 ai contribuenti persone fisiche è consentita, in dichiarazione dei redditi, la detraibilità nella misura del 19% degli oneri di cui all’art. 15 del TUIR, tra cui anche le spese sanitarie, solo a condizione che il pagamento delle stesse sia effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili – bonifici, assegni, carte di credito, di debito o prepagate – pena la perdita della detrazione.
In sintesi:
- a partire dall’1.1.2020 i pazienti del professionista persone fisiche, nei confronti dei quali viene svolta una prestazione di natura sanitaria, se vorranno avere la possibilità di portare in detrazione la spesa sostenuta nella dichiarazione dei redditi dovranno pagare la prestazione esclusivamente con forme di pagamento tracciabili, come sopra indicate;
- l’utilizzo del contante può essere accettato (nei limiti della normativa antiriciclaggio), non essendo né precluso né vietato, ma non consente ai pazienti persone fisiche la detraibilità della spesa sanitaria in dichiarazione dei redditi;
- tra i sistemi di pagamento tracciabili sono ricompresi anche quelli effettuati con carte di credito, di debito o prepagate; per consentire tali ultimi pagamenti è necessario dotarsi di Pos. L’obbligatorietà dell’utilizzo di tale strumento di pagamento tracciabile era già stato introdotto dalla normativa nel 2014, anche se ancora per il mancato utilizzo non sono ancora previste sanzioni. Il Pos può essere messo a disposizione da un istituto bancario o postale da altri soggetti operanti in tal ambito; gli elementi da porre a confronto per la scelta tra più offerte sono il costo una tantum dell’apparecchio, il canone mensile e la commissione applicata su ciascuna transazione. Il Consiglio Nazionale sta esplorando la possibilità di convenzioni nazionali per i professionisti per la dotazione di Pos o altri strumenti equivalenti con condizioni favorevoli riguardo ai costi e ai servizi;
- l’accettazione di pagamenti con assegni o bonifici può sostituire la modalità di pagamento tracciabile attraverso Pos o altri strumenti equivalenti;
- nella ricevuta sanitaria dovrà essere riportata la modalità di pagamento utilizzata dal paziente al fine da consentire la completa informativa al Sistema Tessera Sanitaria nel momento dell’invio obbligatorio dei dati.
La novità appena illustrata non riguarda le spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
- Divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni di natura sanitaria
Il D.L. 124/2019 collegato alla manovra finanziaria, convertito in Legge n. 157/2019 e pubblicato nella G.U. del 24.12.2019, estende a tutto il 2020, come già è avvenuto per il 2019, il divieto di emettere fattura elettronica per tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di pazienti persone fisiche.
In particolare:
- i professionisti che si trovano in regime fiscale semplificato
- hanno il divieto di emettere fattura elettronica a fronte di prestazioni sanitarie svolte nei confronti di pazienti persone fisiche
- sono obbligati invece all’emissione della fattura elettronica a fronte di prestazioni sanitarie svolte per conto di soggetti diversi da persone fisiche (strutture sanitarie, cliniche, poliambulatori, cooperative, altri professionisti ecc.)
- sono obbligati all’emissione di fatture elettroniche per tutte le prestazioni diverse da quelle sanitarie e per qualsiasi tipo di prestazione svolta nei confronti di enti pubblici. In questo ultimo caso la fattura elettronica deve essere emessa secondo le modalità FatturaPA;
- i professionisti che si trovano in regime fiscale forfetario o minimo
- in virtù del particolare regime fiscale nel quale si trovano non emettono fattura elettronica né per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di chiunque, né per le prestazioni non sanitarie
- sono obbligati invece all’emissione di fatture elettroniche per qualsiasi tipo di prestazione svolta nei confronti di enti pubblici. In questo ultimo caso la fattura elettronica deve essere emessa secondo le modalità FatturaPA.