Non basta, non ci siamo. Principali disposizioni per gli psicologi liberi professionisti contenute del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23

10 aprile 2020 – “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”

9 aprile – La posizione del CNOP. Sotto leggete le ultime novità del Decreto definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Avevamo considerato e consideriamo le 600 euro solo un primo segnale, che oggi si rende ancora più complicato e difficile da ottenere. Siamo profondamente insoddisfatti e preoccupati di questo trattamento riservato ai liberi professionisti, considerati quasi come categoria privilegiata quando invece molti di loro – e gran parte degli Psicologi sono tra questi – stanno soffrendo enormemente di questa situazione. Il CNOP ritiene che servono altre e più consistenti soluzioni e continuerà a rappresentare alle Istituzioni questa necessità, anche sulla scorta di una rilevazione tra gli Iscritti sull’impatto della crisi, la cui utilità è emersa nel corso delle interlocuzioni con le Istituzioni medesime.

Le informazioni sul Decreto

Le Il D.L. 23.2020, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in GU l’8.4.2020, ha introdotto ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori autonomi, tra cui gli psicologi liberi professionisti, ma ha anche apportato integrazioni e modifiche ai precedenti decreti emanati per fronteggiare l’emergenza Covid-19 dei quali si è dato conto nella precedente news del 1° aprile.

Una delle modifiche più impattanti apportate dal decreto n. 23.2020 attiene ai requisiti per poter accedere al bonus di € 600 erogato dalle casse di previdenza private ai professionisti iscritti agli albi, tra i quali anche gli psicologi. L’art. 34, che integra le precedenti disposizioni normative, specifica che si può accedere a tale beneficio solo se si è iscritti in via esclusiva alla cassa di previdenza privata. Verrebbero pertanto esclusi dal bonus tutti coloro che, oltre all’attività libero-professionale, hanno anche un rapporto di lavoro dipendente o svolgono un’altra attività in concomitanza a quella di psicologo. In questo caso l’eventuale bonus o altra indennità, se prevista, dovrebbe essere erogata dall’Inps o dall’altro ente previdenziale diverso dalle casse private. Tale modifica rende pertanto ad oggi difficile per le casse di previdenza private iniziare ad erogare il bonus di € 600 riferito al mese di marzo, per il quale la presentazione delle domande, che non contenevano l’ulteriore informativa dell’esclusività dell’iscrizione alla cassa, è iniziata lo scorso 1° aprile.

Le ulteriori e principali disposizioni del nuovo decreto n. 23.2020:

  • Misure per il sostegno alla liquidità (art. 1) – Novità

E’ prevista la possibilità di richiedere prestiti bancari fino ad un ammontare pari al 25% del fatturato del 2019, e comunque entro il limite massimo di € 25.000, senza necessità di istruttoria e senza alcuna valutazione di merito da parte dell’istituto di credito così da ridurre i tempi per l’erogazione. Il prestito verrà garantito al 100% dallo Stato e dovrà avere una durata massima di 6 anni con possibilità di chiedere un periodo di preammortamento fino a 24 mesi. Questa misura straordinaria scadrà il 31 dicembre 2020.

 

  • Sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18) – Novità

E’ prevista la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di aprile e di maggio relativamente alle sole ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e all’Iva. Tali benefici sono riconosciuti a coloro che abbiano registrato una diminuzione del fatturato del mese di marzo e di aprile 2020 di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30.06.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

  • Non assoggettamento compensi a ritenuta di acconto (art. 19) – Proroga

I compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 dai professionisti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro possono non essere assoggettati a ritenuta d’acconto previa presentazione di apposita dichiarazione da parte dello stesso professionista da inviare al proprio cliente, nella quale si chiede di non assoggettare i propri compensi a ritenuta. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 luglio, direttamente dal professionista in luogo del proprio cliente. E’ tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di luglio senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

  • Metodo previsionale acconti giugno (art. 20) – Novità

Non si applicano sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento degli acconti delle imposte sul reddito per l’anno 2020 se l’importo versato non risulterà non inferiore all’80% di quello che risulterà dovuto a titolo di acconto per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2020.

 

  • Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26) – Novità

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (€ 2,00 per ciascuna fattura), che dal 2020 ha cadenza trimestrale, può essere effettuato senza applicazioni di interessi e sanzioni

  • per il primo trimestre entro il 20 luglio (in luogo del 20 aprile) qualora l’importo dell’ammontare totale dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020 sia inferiore ad € 250;
  • per il primo e secondo trimestre entro il 20 ottobre (in luogo del 20 aprile e del 20 luglio) qualora l’ammontare totale dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre 2020 sia complessivamente inferiore ad € 250.

 

  • Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 30) – Modifica

Il credito di imposta del 50% originariamente riconosciuto per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro viene esteso anche per quelle sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Le disposizioni attuative attinenti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta sono affidate ad un successivo decreto.