Lauree abilitanti

La Legge N. 163/2021 recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” prevede che l’esame di stato per le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, psicologo, chimico, fisico e biologo sia contestuale con l’esame finale per il conseguimento della laurea e consiste in una “prova pratica valutativa delle competenze professionali” acquisite con il tirocinio, che da post laurea diventa interno ai corsi di studio e consente l’acquisizione di 30 crediti formativi universitari.

Una volta conseguita la laurea è possibile essere iscritti alla Sezione A dell’Albo con il titolo di “Psicologo”. L’iscrizione all’albo è obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione.

 

LA PROVA PRATICA VALUTATIVA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

Nell’ambito delle attività formative professionalizzanti previste per la classe di laurea magistrale in Psicologia, 20 crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV) interno ai corsi di studio.

Il TPV si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate all’apprendimento e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

Le ulteriori attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU, sono svolte durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche – classe L-24, con la possibilità – per chi ha conseguito il titolo di primo livello ai sensi dell’ordinamento previgente – di veder riconosciute attività formative ed esperienziali pratiche dettagliate dalla norma; se ciò non risulti possibile i laureati triennali acquisiscono i CFU in aggiunta ai 120 in cui è articolato il corso di laurea magistrale (art. 2 comma 6 e comma 7 del Decreto Interministeriale n. 654 del 05/07/2022).

 

LA PROVA PRATICA VALUTATIVA (PPV)

È finalizzata all’accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, anche alla luce degli aspetti di legislazione e deontologia professionale, dimostrando di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze. Tale prova è volta, altresì, a un ulteriore accertamento delle competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto all’interno dell’intero percorso formativo e valutate all’esito del medesimo. 

La prova, in modalità orale, è unica e verte sull’attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. La valutazione ha ad oggetto l’acquisizione delle competenze di cui all’articolo 2 del Decreto Interministeriale n. 654 del 05/07/2022 , le capacità di mettere in evidenza i legami tra teorie/modelli e la pratica svolta durante il tirocinio, nonché la conoscenza del codice deontologico degli psicologi. La PPV è superata con il conseguimento da parte dello studente di un giudizio di idoneità, che consente di accedere alla discussione della tesi di laurea.

 

ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI DIDATTICI DI ATENEO E PASSAGGIO AI NUOVI PERCORSI FORMATIVI

L’adeguamento da parte delle università dei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e dell’articolo 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione dell’accreditamento dei medesimi corsi di studio.

Tutti coloro che alla data di entrata in vigore dell’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo risultano iscritti ai corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche – classe L24 – dei previgenti ordinamenti possono optare per il passaggio ai nuovi corsi di studio afferenti alla classe di laurea L-24.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

La Legge n. 163/2021 prevede inoltre delle disposizioni transitorie, specifiche sia per chi consegue (o ha conseguito) la laurea in psicologia in base al previgente ordinamento didattico non abilitante sia per chi ha concluso il tirocinio professionalizzante secondo la normativa in fase di superamento.

 

NORME PER I LAUREATI IN PSICOLOGIA CHE HANNO CONCLUSO IL TIROCINIO MA NON HANNO ANCORA CONSEGUITO L’ABILITAZIONE

Secondo quanto stabilito dal  Decreto n. 554 del 6 giugno 2022 adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca coloro che hanno concluso il tirocinio professionale e che non hanno conseguito l’abilitazione professionale tramite superamento dell’esame di Stato secondo le norme previgenti, conseguono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale sulle attività svolte durante il tirocinio professionale e su aspetti di legislazione e deontologia professionale (art. 1).

Ai sensi dell’art. 2 del sopra citato decreto, le sessioni dell’esame di Stato relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sono indette con Ordinanza del Ministero dell’Università e della Ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 163/2021, il laureato che ha completato il tirocinio secondo le norme previgenti può chiedere ad un ateneo sede del corso di Laurea magistrale in Psicologia di sostenere la prova nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa.

È consentito l’accesso alla prova orale abilitante ai possessori di diploma di laurea in Psicologia (V.O.) o di Laurea Specialistica classe 58/S in base l’ordinamento previgente o di Laurea Magistrale in Psicologia – classe LM-51 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente e che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.

La prova e la valutazione attengono alle “attività pratiche supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all’acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l’accesso alla professione di psicologo”.

La prova pratica è superata con il raggiungimento di un punteggio minimo di 60/100.

 

NORME PER I LAUREATI IN PSICOLOGIA SECONDO IL PREVIGENTE ORDINAMENTO CHE NON HANNO ANCORA SVOLTO IL TIROCINIO

Il Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022 (nuova scheda – new tab) prevede che i possessori di Laurea Magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici (non abilitanti) acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo superando un tirocinio pratico valutativo (TPV) e una prova pratica valutativa (PPV).

Il tirocinio pratico valutativo è articolato in 30 CFU e ha una durata complessiva di 750 ore. Il tirocinio viene svolto in contesti operativi presso enti esterni convenzionati con le università (in parte strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se ciò non fosse possibile, il TPV può essere svolto anche interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università).

Il tirocinio, opportunamente supervisionato, prevede “l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate all’apprendimento e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale”, competenze che fanno riferimento agli atti tipici della professione di psicologo (art. 1, L. n. 56/1989).

Il tirocinio è superato con il conseguimento di un giudizio d’idoneità, che dà titolo per accedere all’Esame finale abilitante. In caso di valutazione negativa, lo studente è tenuto a ripetere il TPV o parte di esso.

Il Decreto prevede che le Università, su richiesta del laureato, ai fini della valutazione del TPV possono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al conseguimento della laurea. Se il riconoscimento non consente di conseguire tutti e 30 i CFU previsti (750 ore) il laureato chiede all’università presso cui si è laureato l’ammissione al tirocinio ai fini dell’integrazione.

La prova pratica valutativa è organizzata dall’università sede di corso della laurea magistrale in Psicologia LM-51 che emana il relativo bando.

La prova è unica e ha ad oggetto l’attività svolta durante il TPV, legami tra teorie/modelli e pratiche professionali e gli aspetti di legislazione e deontologia professionale.

La prova pratica è superata con il raggiungimento di un punteggio minimo di 60/100.

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RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge n. 163/2021 – Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

Decreto Interministeriale n. 654 del 05/07/2022 

Decreto Ministeriale n. 554 del 06/06/2022, come rettificato con Decreto MUR n. 1019 del 08/08/2022

Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022