Le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono state equiparate dal Ministero della Salute alle prestazioni sanitarie rese da un medico.
Pertanto per i soggetti che le ricevono è prevista la loro detraibilità, ai sensi dell’art. 15 – comma 1 lettera c) del TUIR (Dpr 917/86), all’interno del quadro oneri detraibili della dichiarazione Unico anche in assenza di prescrizione medica e anche se l’oggetto della ricevuta sanitaria rilasciata non riporta la dicitura “sanitaria” ma solo i riferimenti all’attività psicologica o psicoterapeutica prestata.
Un contributo interpretativo può essere rinvenuto anche nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2011 al punto 5.15.