La Commissione Deontologia e Osservatorio permanente sul Codice Deontologico si esprime in materia di pubblicità e decoro professionale

A seguito di numerose segnalazioni pervenute al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi circa l’offerta al pubblico di due colloqui psicologici gratuiti da parte di una nota marca di detergenti previo acquisto di suoi prodotti, la Commissione deontologia del Cnop esprime il seguente parere.

La comunicazione in materia sanitaria, a seguito dell’abrogazione di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare disposta con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248, è ora disciplinata dal comma 525 dell’art. 1 L. 30 dicembre 2018 n. 145.

Gli Ordini territoriali hanno il compito di vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale secondo i criteri di trasparenza, veridicità e lealtà.

I messaggi pubblicitari devono essere funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria restando escluso qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell’assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie.

La norma prosegue assegnando agli Ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, il dovere di azione disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società di professionisti, segnalando eventuali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

Il caso in esame appare piuttosto complesso ed è riconducibile a due società commerciali non soggette al dovere di azione disciplinare ordinistica, la L.Manetti H.Roberts & C e Unobravo s.r.l.

In ogni caso, non v’è dubbio che si tratti di un messaggio pubblicitario in materia sanitaria, il cui contenuto è soggetto alla normativa predetta.

Questa Commissione ritiene che l’offrire due colloqui di sostegno psicologico, e quindi un trattamento sanitario, a condizione di partecipare ad un’iniziativa avente carattere puramente commerciale non sia coerente con la natura del trattamento sanitario proposto, poiché dovrebbe essere iniziato all’insorgenza di una reale ed autonoma esigenza da parte della Persona.

Inoltre, tale offerta sminuisce grandemente l’attività sanitaria in questione e quindi svilisce l’immagine sociale della nostra professione.

Pertanto, si sottolinea il ruolo degli Ordini territoriali eventualmente coinvolti, anche relativamente ad altre Professioni Sanitarie, affinché vengano valutate le posizioni deontologiche dei singoli Iscritti, nonché dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, per valutare l’eventuale correttezza del messaggio pubblicitario.

Il proliferarsi di questi eventi rende necessario a nostro avviso, come già anticipato dal CNOP, l’aggiornamento delle linee di indirizzo in materia di pubblicità delle attività professionali, che, in ogni caso e con espresso richiamo alle norme del codice deontologico, già stigmatizzano condotte quali quelle in oggetto del presente parere.

Alessandra Ruberto

Tullio Garau

Georgia Zara

Catello Parmentola

Marco Pingitore

Angela Quaquero

Elena Leardini