13 agosto 2020 – Dopo l’indennità del mese di marzo e di aprile di € 600,00 ai professionisti iscritti a casse di previdenza private sarebbe dovuta arrivare anche quella per il mese di maggio. Così disponeva infatti il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto “Rilancio”) secondo il quale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sarebbe dovuto essere emanato un decreto interministeriale contenente le modalità per l’ottenimento, decreto che non è stato mai pubblicato,
L’indennità per il mese di maggio è tornata per fortuna di attualità essendo stata inserita nel nuovo decreto legge di Agosto, approvato dal Consiglio dei Ministri “salvo intese” e in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, superando di fatto le previsioni del precedente decreto 34.2020.
Il decreto ancora in corso di pubblicazione prevederebbe, ai professionisti iscritti a casse di previdenza private tra cui gli psicologi iscritti all’Enpap, il riconoscimento di una indennità per il mese di maggio pari ad € 1.000 che verrebbe erogata in via automatica a coloro che sono stati già beneficiari dell’indennità del mese di marzo e di aprile, senza necessità di presentare una ulteriore domanda.
Per coloro che invece non abbiano richiesto le mensilità precedenti di aprile e maggio, al fine di ottenere questa di maggio, se in possesso dei requisiti, sarà necessario presentare una domanda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto Agosto, ovvero dalla sua pubblicazione in GU.
I requisiti da autocertificare nella domanda sarebbero quelli previsti dal decreto interministeriale del 29 maggio 2020, con la sola differenza di un ampliamento del termine temporale per la cessazione di attività spostato dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020.
In sintesi i requisiti richiesti sarebbero:
- non essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non essere titolare di pensione;
- aver conseguito per l’anno 2018 un reddito professionale non superiore ad € 35.000. L’attività deve essere stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati a causa dell’emergenza sanitaria;
- aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito professionale compreso tra € 35.000 ed € 50.000 e aver ridotto o sospeso l’attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 (31 maggio 2020 quando entrerà in vigore il nuovo decreto Agosto). Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende, invece una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.