Il TAR del Lazio con sentenza n. 17468/2022 del 23 dicembre 2022 si è pronunciato su due ricorsi proposti dal Consiglio dell’Ordine del Lazio in merito al ruolo del CNOP nella determinazione delle quote di ristorno per la gestione nazionale e la questione delle quote degli iscritti morosi.
La sentenza afferma del tutto legittimo, il potere del CNOP di determinare la quota di ristorno a carico dei Consigli territoriali dell’Ordine, anche modulata in relazione al numero degli iscritti dei singoli Ordini per garantire il principio solidaristico a favore dei consigli dell’Ordine più piccoli sinora utilizzato. Ciò anche per favorire una maggiore omogeneità in termini di servizi agli iscritti tra gli Ordini di diversa grandezza. In tal senso il Tribunale afferma che deve intendersi la “graduazione della quota di ristorno legittima espressione del potere del Consiglio nazionale di determinare il contributo da corrispondere dagli iscritti all’albo, in maniera da reperire risorse in grado di assicurare la regolare gestione e il funzionamento dell’Ordine atomisticamente inteso, comprensivo anche degli ordini territoriali”.
Relativamente al tema del trasferimento al nazionale delle quote degli iscritti morosi il TAR ha determinato che ciò non può valere nel caso l’Ordine territoriale, pur essendosi attivato per il pagamento delle quote, non sia riuscito a riscuoterle.
Il TAR ritiene illegittima “l’anticipazione da parte degli ordini regionali della quota parte del contributo dovuto dagli iscritti morosi, sospesi e/o cancellati disancorato dalla previsione di qualsivoglia profilo di responsabilità del soggetto riscossore e in mancanza di un meccanismo di ristoro per le ipotesi di irrecuperabilità delle somme”.
Tuttavia su questo aspetto il CNOP è già in linea con quanto espresso nella sentenza in virtù del “Regolamento di riscossione dei contributi annuali del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi” approvato nel 2021.
Tale Regolamento prevede il superamento dell’obbligo di ristorno delle quote degli iscritti morosi che fossero, nonostante le procedure adottate, irrecuperabili. Questo sulla base del principio che l’Ente non può essere considerato responsabile delle somme irrecuperabili, ma che la riscossione delle quote è uno degli obblighi di natura pubblicistica che la Legge attribuisce ai Consigli territoriali e che, pertanto, la mancata attivazione dei meccanismi di riscossione è elemento valutabile ai sensi dell’art. 16 della L. 56/89 circa il mancato funzionamento dell’Ordine. Tutto questo in relazione al buon funzionamento dell’Ordine e ad un basilare principio di equità tra gli iscritti: coloro che versano regolarmente le quote, infatti, si troverebbero penalizzati da chi non lo fa.