Competenze CTU psicologo D.M. 4 agosto 2023 n. 109: IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO DEI MEDICI MA NON INTACCA LE COMPETENZE DEGLI PSICOLOGI

Interdisciplinarietà e professionalità concorrenti, questi sono i principi espressi dalla Sezione V bis del Tar del Lazio definendo il ricorso proposto dalla Fnomceo contro il Decreto del Ministro della Giustizia sulle competenze dei CTU.
Con ricorso al Tar del Lazio la Fnomceo si doleva che nel decreto impugnato gli psicologi potessero fornire valutazioni al Giudice sulla capacità di intendere e di volere degli imputanti, sulla loro capacità di stare in atti, sulla valutazione del danno (psichico), nonchè su alcune questioni in materia previdenziale, assumendo che tali materie fossero riservate solo ai medici. Il CNOP, nel resistere in giudizio, rivendicava tali competenze anche per gli psicologi in quanto frutto di competenze professionali comuni con i medici, psichiatri in particolare.
Il TAR, non senza spiazzare i ricorrenti, ha accolto il loro ricorso, ma in quanto il decreto ministeriale sembrava attribuire ai soli psicologi la competenza nelle materie in contestazione e, argomentando proprio sul principio di interdisciplinarietà concorrente tra le professioni, già espresso dalla Corte Costituzionale, ha ritenuto che il decreto dovesse essere riformulato nel senso di rendere chiaro che tali materie sono ANCHE di competenza dei medici.