La sentenza n. 01273/2016 del 22/01/2019 del Consiglio di Stato si limita a valutare l’operato del MISE relativamente all’iscrizione nell’elenco da parte di Assocounseling, escludendo espressamente di entrare nel merito della sovrapponibilità con la professione di psicologo.
In altre parole, il Consiglio di Stato lascia del tutto impregiudicate tutte le ragioni che hanno spinto il CNOP ad agire. Questa sentenza non autorizza affatto i counselors a svolgere attività connesse a quelle dello psicologo, ma consente la semplice iscrizione delle associazioni all’elenco del MISE. Inoltre, viene sminuito il valore della iscrizione all’elenco del MISE, che non ha assolutamente effetto autorizzativo.
Il CNOP ha iniziato questa azione legale, come le altre azioni in materia di counseling, al fine primario di tutelare la salute dei cittadini. La portata della sentenza sarà discussa dal CNOP con Ministero della Salute, anche alla luce della intervenuta legge 3/2018 (non citata nella sentenza perché successiva), che inserisce la professione di psicologo in ambito sanitario, con nuove e più incisive tutele. Il CNOP vigilerà sempre che la salute dei cittadini venga garantita contro ogni abuso della professione di psicologo.