Il CNOP ti informa | 01/02/2024

EQUO COMPENSO: PROPOSTA CNOP PER AGGIORNARE I PARAMETRI E AMPLIARE LE PRESTAZIONI 

Il Consiglio nazionale ha approvato all’unanimità una proposta di revisione dei parametri economici e di ampliamento delle voci di prestazioni psicologiche che viene sottoposta al Ministero della Salute per l’aggiornamento dei riferimenti relativamente alla legge dell’equo compenso.

Dopo l’uscita della legge 21 aprile 2023, n. 49 il CNOP si è attivato per l’attualizzazione dei parametri economici. Dopo un percorso durato alcuni mesi, coordinato dalla Commissione “Promozione della Professione”, che ha coinvolto i Consigli territoriali dell’Ordine, esperti, referenti di società scientifiche nazionali ed internazionali, analisi della contrattualistica, è stata definita una proposta di aggiornamento dei parametri economici minimi (sotto dei quali c’è violazione della legge) delle prestazioni della professione psicologica.

Nel definire i parametri proposti sono stati seguiti i seguenti criteri:

  • Ampliamento dei settori di attività previsti e delle tipologie di intervento, al fine di meglio tutelare le attività caratterizzanti, tipiche e riservate della professione;
  • Rivalutazione dei parametri minimi del nomenclatore tariffario approvato dal CNOP prima della riforma Bersani;
  • Previsione di un parametro per le forme di incarichi contrattuali continuativi, seppur nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo e libero professionale oppure consulenziale ripetuto nel tempo (superiori a 10 ore settimanali e a 6 mesi) fissato in 40 euro l’ora con riduzione massima del 25%.
  • Estensione dei parametri agli iscritti alla sezione B dell’Albo, prima non contemplati.

I parametri si riferiscono ai settori di attività professionali individuati a livello internazionale: a) consulenza, sostegno psicologico, counseling; b) psicologia clinica; c) diagnosi psicologica; d) abilitazione e riabilitazione psicologica; e) psicoterapia; f) psicologia del lavoro, delle organizzazioni, della formazione e del marketing; g) psicologia dell’educazione, dell’orientamento e dell’apprendimento; h) psicologia di comunità; i) psicologia dello sport; l) psicologia del traffico e della mobilità; m) psicologia militare; n) psicologia giuridica e forense; o) psicologia penitenziaria; p) psicologia dell’emergenza e dell’urgenza; q) ruoli previsti dalla normativa in ambito universitario (PPV); r) settore delle tecniche psicologiche per i contesti organizzativi e del lavoro (sezione B); s) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità (sezione B).

Vedi il documento

Vedi le FAQ su equo compenso

ESPERTI EX ART. 80 ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

Nella precedente seduta il Consiglio Nazionale aveva approvato all’unanimità la proposta al Ministero di Giustizia – Dip. Amministrazione Penitenziaria di adottare la cifra di 40 euro orarie con ribasso massimo del 25% per la determinazione dell’equo compenso per rapporti professionali di tipo continuativo, dei quali da tempo si richiedeva la rideterminazione.

Il CNOP è impegnato non solo per l’aumento del compenso ma anche nell’ampliamento delle attività degli psicologi negli istituti penitenziari, della giustizia minorile e nella esecuzione esterna della pena.

CRITERI PER ISCRIZIONE ALBO CTU

Il Consiglio Nazionale ha approvato all’unanimità le linee di indirizzo per l’applicazione dei criteri per iscrizione all’albo dei CTU presso i Tribunali previsti dalla Riforma Cartabia e declinati dal DM 109 del 4 agosto 2023.

Come già comunicato in precedenti newsletterper iscriversi all’albo dei consulenti tecnici è necessario (art.4 del DM 109):

a) essere iscritti all’ordine

b) essere in regola con l’ECM

c) condotta morale specchiata

d) essere dotati  di  speciale  competenza  tecnica  nelle  materie oggetto della categoria di interesse

e) avere residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale

Nel comma 4 dell’art. 4 si specifica che “il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attivita’ professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.”

Nel comma 5 dell’art.4 si specifica che “In mancanza del  requisito  di  cui  al  comma  4,  la  speciale competenza tecnica e’ riconosciuta quando ricorrono le seguenti circostanze: a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; b) possesso di adeguato curriculum scientifico,  comprendente,  a titolo esemplificativo, attivita’ di docenza, attivita’  di  ricerca, iscrizione  a  societa’  scientifiche,   pubblicazioni   su   riviste scientifiche”.

Tali requisiti per la professione psicologica si riferiscono alle aree di specializzazione previste dall’allegato A del DM 109/23.

Dopo un percorso di confronto con i referenti dei Consigli territoriali dell’Ordine e su proposta del Comitato Tecnico del CNOP per la Psicologia Giuridica il Consiglio ha approvato le linee di indirizzo per l’applicazione dei criteri alla nostra professione da parte dei Comitati presso ciascun Tribunale, dove siedono anche i rappresentanti dell’Ordine.

Per illustrare i criteri è prevista una diretta Facebook per il 9 febbraio alle ore 18.30 sulla pagina CNOP