Garantire criteri indispensabili nell’uso dei Test psicometrici
Sono evidenti le criticità che i processi di digitalizzazione degli strumenti psicodiagnostici stanno sollevando. Con la nuova WISC clinici e ricercatori saranno obbligati ad utilizzare una modalità di scoring a pagamento, esclusivamente online e completamente in cieco rispetto ai dati normativi utilizzati.
Purtroppo, tale situazione rappresenta una tendenza che si sta verificando nelle politiche di diverse case editrici che commercializzano strumenti testistici. Riteniamo molto grave l’impossibilità di avere contezza e piena trasparenza sui dati normativi per le profonde ricadute negative sia sul professionista chiamato all’utilizzo dei test sia sui destinatari della sua prestazione. Se si considera l’utilizzo psicologico dei test, dobbiamo pretendere la pubblicazione di tutte le informazioni sulle norme dei test – anche per le diverse fasce d’età- come un elemento imprescindibile per potere procedere all’analisi integrata e complessa delle risultanze.
È necessario sottolineare i rischi deontologici correlati a somministrazione e interpretazione dei test, riportate nelle relazioni psicodiagnostiche. L’impossibilità di accedere ai dati normativi limita: la piena conoscenza degli strumenti, trasformando il professionista in mero esecutore senza piena controllabilità dei processi (Articolo 5 – Competenza professionale: “… La psicologa e lo psicologo impiegano metodologie delle quali sono in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici..”.), la possibilità di valutare il grado di validità attendibilità, accuratezza affidabilità di dati, informazioni e fonti su cui costruisce ipotesi, conclusioni, possibili alternative e limiti del proprio agire (Articolo 7- Validità dei dati e delle informazioni: “…lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati…”.) e la posizione di autonomia reale nelle scelte dei metodi che psicologhe e psicologi impiegano nelle loro valutazioni assumendo responsabilità di cui hanno parziale contezza (Articolo 6 – Autonomia professionale: “… salvaguardano la loro autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché́ della loro utilizzazione; sono perciò̀ responsabili della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni e delle interpretazioni che ne ricavano…”.).
Si ritiene anche che si generi un depotenziamento dell’istituto del consenso informato che risponde all’esigenza che il paziente/cliente venga informato in maniera chiara, corretta e completa anche per temperare la fisiologica asimmetria nei rapporti tra psicologo e paziente, dovuta alla disparità di conoscenze. La mancata disponibilità di informazioni complete sulla struttura di validazione degli strumenti riduce non solo la possibilità di comunicare pienamente le caratteristiche dei test proposti, ma di poter sostenere la propria mancanza di informazioni.
Per decidere un piano di azione comune e mettere a sistema le realtà del mondo psicologico si è costituito un tavolo di lavoro composto dalla rappresentanza accademica e professionale con la partecipazione della Vicepresidente del CNOP Laura Parolin. Il CNOP segue con la massima attenzione il tema, che sarà affrontato anche nella prima seduta utile del Consiglio Nazionale.