Di seguito alcune FAQ sulla formazione continua.
Se non si trova risposta al quesito ECM, è possibile rivolgersi al proprio Ordine territoriale di appartenenza oppure al CNOP al seguente indirizzo email ecm@psy.it
A chi è rivolto l’obbligo ECM?
Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i professionisti sanitari iscritti all’Albo. Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva.
Decorrenza dell’obbligo formativo.
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Albo, es: data iscrizione all’Albo 12/03/2023, inizio dell’obbligo ECM 01/01/2024. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. Eventuali crediti acquisiti precedentemente alla data di decorrenza dell’obbligo formativo non saranno conteggiati.
L’obbligo ECM riguarda anche i liberi professionisti?
Con delibera del 10 giugno 2020, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ha stabilito che a decorrere dal triennio 2020-2022 tutti gli psicologi sono soggetti all’obbligo formativo ECM secondo la normativa vigente.
Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un metodo di formazione continua e uno strumento di attestazione della propria costante riqualificazione professionale.
Quanti crediti ECM bisogna acquisire nel triennio 2023-2025?
L’obbligo formativo standard per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. È possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali, ciò che viene considerato è il raggiungimento dei 150 crediti nel triennio.
Come vengono maturati i crediti ECM?
Attraverso i corsi in presenza o a distanza organizzati dai Provider. I crediti vengono trasmessi dai Provider automaticamente al Co.Ge.A.P.S. entro massimo 90 giorni dalla data di conclusione del corso. Pertanto, trascorso il periodo di validità del corso, il professionista potrà rivolgersi al Provider per verificare lo stato dell’invio ad Agenas del rapporto. Qualora il Provider, trascorso il termine dei 90 giorni, non ottemperi all’invio corretto del rapporto nonostante il sollecito, il professionista potrà trasmettere autonomamente al Co.Ge.A.P.S. la documentazione necessaria accedendo alla sezione “Crediti mancanti” presente sul portale del Co.Ge.A.P.S.
Invece le attività di formazione individuale (attività di ricerca scientifica, tutoraggio, attività di formazione individuale all’estero, autoformazione) comprendono tutte le attività formative non erogate da Provider che il professionista può inserire sul portale Co.Ge.A.P.S., al quale si accede mediante SPID o CIE.
Che cos’è la formazione individuale?
Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati. Tali attività possono consistere in:
- attività di ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche, studi e ricerca, corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica);
- tutoraggio individuale;
- attività di formazione individuale all’estero;
- attività autoformazione.
Per maggiori dettagli è possibile consultare la delibera CNFC 08/06/2022.
Ulteriori tipologie di Autoformazione individuate dal CNOP
Nella seduta del 24 marzo 2022 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha preso atto delle tipologie di autoformazione proposte dal CNOP (par. 3.5. del Manuale del Professionista sanitario) e di seguito elencate:
- Partecipazione a seminari e webinar su tematiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;
- Partecipazione a corsi non organizzati da Provider ECM su temtiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;
- Partecipazione a sedute di intervisione e supervisione inter e intradisciplinari, individuali e/o di gruppo, non riconducibili a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate attraverso provider);
- Partecipazione a sessioni di pratica individuale e di gruppo su tecniche validate (es. Esercizi di bioenergetica, pratiche di mindfulness, training autogeno, etc.);
- Analisi personale/psicoterapia individuale e di gruppo;
- Intervento al numero verde istituito dal Ministero della Salute a supporto della popolazione durante la pandemia Covid;
- Attività auto-organizzata da professionisti psicologi/psicoterapeuti e non riconducibile a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate ECM);
- Docenza in corsi non accreditati ECM e seminari webianr su tematiche inerenti la professione e che rispondono agli obiettivi contenuti nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Per tali tipologie di autoformazione verrà riconosciuto un credito per ogni ora di impegno dichiarato dal professionista, con arrotondamento alla mezz’ora. (Per esempio, un intervento di 50 minuti viene conteggiato 1 ora ovvero 1 credito, un intervento di 40 minuti, viene conteggiato mezz’ora, ovverosia 0,5 crediti).
Si ricorda che l’autoformazione, rientra nella formazione individuale e che per il triennio 2023-2025 il numero complessivo di crediti riconosciuti per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale. Quindi se ad esempio l’obbligo formativo individuale è pari a 150, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti.
Autoformazione per l’attività di studio dei professionisti sanitari finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.
La CNFC nella riunione dell’8.06.22, ha riconosciuto nell’ambito dell’autoformazione, l’attività di studio dei professionisti sanitari finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione, con il limite del 20% dell’obbligo formativo triennale.
Come faccio a conoscere i crediti che ho acquisito?
Accedendo al portale del Co.Ge.A.P.S., mediante SPID o CIE (tutorial), il professionista può verificare la propria posizione ECM, i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo, tenendo presente che i crediti acquisiti in un evento organizzato da Provider vengono rapportati all’Agenas non prima di 90 giorni dal termine di validità del corso.
APP Co.Ge.A.P.S.
L’app Co.Ge.A.P.S. è stata creata per agevolare l’accesso alla piattaforma Co.Ge.A.P.S. da dispositivi mobili, ottimizzando la visualizzazione e l’interfaccia per la fruizione da smartphone e tablet. L’app è disponibile sia su Android che su IOS.
Il download dell’app e l’utilizzo della piattaforma Co.Ge.A.P.S. sono gratuitamente a disposizione degli utenti.
Si ricorda che l’accesso all’area riservata tramite app è consentito ai professionisti sanitari solamente utilizzando lo SPID.
Quali tipologie di esonero e di esenzione sono previste dalle normative ECM?
Gli Esoneri e le Esenzioni sono diritti di cui il professionista può usufruire previa richiesta da effettuare on line attraverso il portale Co.Ge.A.P.S.
Le richieste inserite, vengono successivamente validate dall’Ordine.
Per gli Esoneri si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.1 (Esoneri) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Casi di Esonero:
- Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU.
- Corso di formazione specifica in medicina generale;
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- Corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
- Corsi per il rilascio dell’attestato di micologo;
- Corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013;
- Corsi universitari, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU;
- Corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero, non presenti nel succitato elenco.
L’Esonero è un periodo di formazione accademica senza interruzioni dell’attività professionale. L’esonero non attribuisce crediti, ma riduce l’obbligo formativo individuale. Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Per le Esenzioni si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.2 (Esenzioni) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Casi di esenzione:
- Congedo maternità e paternità;
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio;
- Adozione e affidamento preadottivo;
- Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche;
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap;
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Richiamo alle armi o missioni all’estero/Italia;
- Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale;
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive;
- Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacco per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.
- Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
- Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
- Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
L’Esenzione comporta l’interruzione dell’attività professionale. Costituisce sospensione temporanea dall’obbligo ECM: per cui partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Nel caso di sovrapposizione delle date di differenti istanze, si dovrà dare priorità agli “esoneri”, ove queste indicazioni siano maggiormente favorevoli al professionista sanitario.
Come viene calcolato l’Esonero.
L’Esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale. La misura dell’Esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista. La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.
Come viene calcolata l’Esenzione.
L’Esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’Esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
Uno psicologo domiciliato all’ estero, che risulta iscritto all’albo degli psicologi, è obbligato a conseguire ECM?
Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all’estero sono tenuti a conseguire i crediti ECM. L’attività formativa potrà essere espletata tramite la formazione a distanza (accreditata da Provider Italiani) o frequentando corsi di formazione accreditata presso il paese ospitante, che verranno riconosciuti nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Quanti crediti mi vengono riconosciuti se partecipo ad un evento svolto all’estero erogato da un provider accreditato ecm?
Ad un evento che si svolge all’estero accreditato dalla CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) ed erogato da un Provider ECM, vengono riconosciuti il 100% dei crediti.
Quanti crediti mi vengono riconosciuti per l’attività di formazione individuale all’estero non erogata da provider accreditati dal sistema ecm?
Sono previste due possibilità:
- FORMAZIONE INDIVIDUALE svolta all’Estero presso Enti non inseriti nella LEEF (Lista degli Enti Esteri di Formazione) in uno dei paesi stranieri inseriti nella Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 25 ottobre 2018 e succ. mod. (ved. Delibera CNFC del 22 aprile 2021), danno diritto al riconoscimento dei crediti nei seguenti limiti:
- Nel caso in cui nella documentazione prodotta sia indicato SOLO il numero dei crediti si applica una riduzione del 50%, fino ad un massimo di 25 crediti per ogni singolo evento;
- Nel caso in cui nella documentazione prodotta sia indicato SOLO il numero delle ore, si applica il criterio di 1 credito per ogni ora di formazione per poi riconoscere il 50%, fino ad un massimo di 25 crediti per ogni singolo evento;
- Nel caso siano riportate entrambe le informazioni si applica il criterio delle ore;
- Nel caso in cui non siano riportati né il numero dei crediti né le ore di formazione non sarà possibile attribuire crediti formativi
- FORMAZIONE INDIVIDUALE svolta all’Estero presso Enti inseriti nella LEEF (Lista degli Enti Esteri di Formazione):
- Sono riconosciuti il 100% dei crediti formativi, fino ad un massimo di 50 crediti, per ogni singola attività formativa.
Come faccio a richiedere l’esonero e l’esenzione?
La richiesta deve essere effettuata telematicamente, accedendo alla propria pagina personale sul portale Co.Ge.A.P.S., compilando la relativa sezione (Esoneri ed esenzioni).
Come faccio ad inserire i crediti per le attività di formazione individuale (tutoring, autoformazione, riconoscimento crediti esteri, crediti per pubblicazioni).
E’ possibile inserire le attività di formazione individuale telematicamente, accedendo alla propria pagina personale sul portale Co.Ge.A.P.S., compilando la relativa sezione (Crediti Individuali) e allegando, dove richiesto, la specifica documentazione.
Esenzione casistica “aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale…”
Domanda
L’esenzione prevista per la casistica “aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni)” vale anche per i direttori generali degli Assessorati alla Salute/Welfare delle Regioni/Province Autonome?
Risposta
Sì, l’esenzione non esclude che tali figure, in qualità di professionisti sanitari, possano esercitare tale diritto.
Esenzione per partecipazione a corsi di formazione manageriale.
Domanda
L’esonero previsto per la partecipazione a “corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi” può essere richiesto anche per la partecipazione ai corsi di formazione manageriale, organizzati ai sensi dell’art.3bis, comma 4 del D.Lgs. 502/92?
Risposta
Sì, l’esonero può essere richiesto da professionisti sanitari anche in caso di partecipazione ai corsi di formazione manageriale, organizzati ai sensi dell’art.3bis, comma 4 del D.Lgs. 502/92.
Quanti crediti si possono maturare tramite la modalità FAD?
È possibile completare l’intero obbligo formativo con questa modalità (150 ECM).
Ci sono dei limiti all’acquisizione di crediti con altre modalità (tutoraggio, autoformazione, ecc..)?
Il professionista deve assolvere almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM.
Inoltre i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.
Ho frequentato un evento ECM organizzato da un Provider devo trasmettere a qualche Ente di riferimento l’attestato dei crediti?
No, l’attestato deve essere conservato dal professionista, il Provider provvede a comunicare ad Agenas i credi acquisiti dal discente.
I crediti ottenuti con la frequenza di corsi in presenza o a distanza organizzati dai Provider, vengono trasmessi da questi ultimi al Co.Ge.A.P.S. entro massimo 90 giorni dalla data di conclusione del corso. Qualora il Provider non ottemperi all’invio corretto del rapporto nonostante il sollecito, il professionista potrà trasmettere autonomamente al Co.Ge.A.P.S. la documentazione necessaria accedendo alla sezione “Crediti mancanti” presente sul portale del Co.Ge.A.P.S.
Frequento una scuola di specializzazione o un master quando devo chiedere l’esonero?
Tutte le tipologie di esonero previste per motivi di studio vanno inoltrate telematicamente, attraverso il portale del Co.Ge.A.P.S., alla fine dell’anno solare.
Possono essere richiesti esoneri o le esenzioni non previste dalla casistica riportata sul Manuale?
Si, utilizzando la modulistica reperibile sul sito dell’Agenas
Domanda_di_esonero-esenzione_non_previsti – (da inviare alla CNFC tramite e-mail a ecm.professionistisanitari@agenas.it)
Sono un docente universitario: prendo in automatico i crediti ECM?
La docenza universitaria non fa maturare crediti ECM. Invece sono previsti crediti ECM nel caso in cui si rivesta il ruolo di Relatore/Docente all’interno di un corso accreditato ECM.
Chi lavora part-time deve comunque acquisire il totale dei crediti?
Sì, la partecipazione alle attività di formazione continua è un requisito indispensabile per lo svolgimento della professione.
Chi non esercita la professione deve comunque acquisire il totale dei crediti?
Fermo restante che l’obbligo di formazione continua deriva dall’art.5 del Codice deontologico degli psicologi italiani, al momento la disciplina del sistema ECM non prevede esonero per tali posizioni, rimane il principio che la partecipazione alle attività di formazione continua è un requisito indispensabile per mantenere aggiornate le competenze per lo svolgimento della professione in un prossimo futuro.
Assolvimento dell’obbligo formativo per i professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età.
Il Co.Ge.A.P.S riconosce in modo automatico l’esenzione ai professionisti over 70 di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario qualora svolgano l’attività in modo saltuario mentre, in caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, devono comunicare la loro condizione tramite il portale Co.Ge.A.P.S essendo in tal caso soggetti all’obbligo formativo ECM.
Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell’esenzione.
E’ possibile consultare una breve guida per la gestione dell’esenzione cliccando QUI.
Esercito anche un’altra professione sanitaria e osservo l’adempimento dei crediti previsti per la professione che esercito, devo assolvere i crediti in quanto iscritto all’Albo degli Psicologi?
L’obbligo formativo ECM non si modifica sulla base del numero di professioni sanitarie esercitate in quanto coloro che esercitino più di una professione soggetta alla formazione ECM sono chiamati a partecipare ad eventi formativi dedicati a ciascuna delle professioni effettivamente esercitate. Di conseguenza, il debito formativo individuale è pari a 150 crediti ECM per il triennio 2020/2022, salvo l’intervento di ulteriori riduzioni previste dalle disposizioni di riferimento.
Si possono acquisire crediti formativi partecipando ad eventi ECM relativi alla disciplina realmente esercitata a prescindere dal titolo di studio acquisito?
Si può partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione.
Gli psicologi possono partecipare ad eventi per disciplina PSICOLOGIA/PSICOTERAPIA/TUTTE LE PROFESSIONI.
Cosa si intende per certificazione o attestazione dei crediti ? A chi compete?
La certificazione si ottiene a condizione di aver assolto in modo completo all’obbligo triennale dei crediti.
L’attestazione è la rilevazione dei crediti effettuata al momento della richiesta, in pratica una visura della Banca dati del Cogeaps dei crediti registrati e presenti nel profilo del professionista al momento dell’interrogazione.
Sia la certificazione che l’attestazione sono di competenza dell’Ordine territoriale cui il professionista è iscritto.
Recupero crediti possibile fino al 31 dicembre 2023
Il termine del 31 dicembre 2023 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2020-2022 è prorogato alla data del 31 dicembre 2023 (delibera della CNFC del 08 novembre 2023).
Spostamento crediti fino al 30 giugno 2024
Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo al triennio 2020-2022 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2023 entro il 30 giugno 2024. Restano fermi eventuali limiti previsti da specifiche disposizioni normative vigenti.
Quindi i nuovi termini sono fissati al 31 dicembre 2023 per il recupero dei crediti e al 30 giugno 2024 per lo spostamento degli stessi.
Segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider
Per evitarne l’utilizzo improprio, la funzione di segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S. deve essere eseguita autonomamente dai professionisti sanitari solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Che cos’è il Dossier formativo per i professionisti? Come si realizza?
(Articolo 29 “Dossier Formativo” dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 2 febbraio 2017, concernente “La formazione continua nel settore Salute”).
Il Dossier formativo (DF) è espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione. Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali.
Il DF può essere realizzato come DF individuale e DF di gruppo.
Possono impostare il Dossier formativo:
- Il singolo professionista (con il Dossier Individuale);
- le aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini, i Collegi, rispettive Federazioni e gli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie (Dossier di gruppo).
Per entrambi i tipi di Dossier è necessario identificare gli obiettivi tecnico-professionali, di processo o di sistema e dimensionare percentualmente gli obiettivi nel rispetto del limite massimo di 10 obiettivi.
Il DF consente una riduzione dell’obbligo formativo, pari a 30 crediti ECM, per il triennio 2023-2025.
Il soddisfacimento pari almeno al 70% della congruità e coerenza nello sviluppo del dossier da parte del singolo professionista permetterà l’acquisizione di ulteriori 20 crediti ECM per il successivo triennio formativo, per un totale di 50 crediti di bonus, oltre a quelli riconosciuti per la partecipazione agli eventi accreditati.
Soltanto una volta nell’anno solare il professionista ha la possibilità di modificare il proprio dossier formativo al fine di adeguarlo anche a possibili mutamenti di ruolo e di incarico e/o a particolari esigenze formative sopravvenute.
Per ulteriori dettagli sulla gestione del sistema è possibile consultare le seguenti Guide per l’utente (fornite dalla CNFC Age.na.s):
- Guida per l’Utente del Dossier formativo individuale
- Guida per l’Utente del Dossier formativo di gruppo
– Video informativo: https://www.agenas.gov.it/dossierformativoecm
Per costruire il Dossier Formativo individuale e di gruppo è necessario accedere al portale Co.Ge.A.P.S., mediante SPID o CIE.
ll mancato assolvimento dell’obbligo formativo ECM comporta sanzioni?
Gli Ordini, i Collegi, le rispettive Federazioni nazionali e le Associazioni professionali:
- vigilano sull’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei loro iscritti;
- emanano, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo.
(Art 21 Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute”)
Articolo 5 – Codice Deontologico Psicologi Italiani
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale (…)
Acquisizione dei crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 febbraio 2022, ha adottato la delibera che attribuisce ai professionisti sanitari, che nel triennio in corso abbiano acquisito crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali, un bonus per il prossimo triennio formativo 2023-2025, pari al numero dei crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2020-2022 nelle predette tematiche, fino a un massimo di 10 crediti.