Nella giornata di ieri il Ministero della Salute scrive testualmente: “[…] il progetto di norma UNI n.1605227 pone la figura del Counselor non psicologo in palese sovrapposizione con quelle dello psicologo, dello psicologo psicoterapeuta, del dottore in tecniche psicologiche, del medico, del medico psichiatra, del medico psicoterapeuta, in analogia con il precedente progetto UNI 08000070 sul “Counseling relazionale”, la cui adozione venne già sospesa da codesto Ufficio. Il CNOP – Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, su richiesta di questo Ministero con delibera 45 del 24 novembre 2018, pervenuta a questa Direzione il 21 dicembre 2018, ha espresso la sua posizione di contrarietà al citato progetto di norma Uni 1605227 sul Counselor”, in quanto, a parere dello stesso, le attività ivi attribuite al counseling “come più volte segnalato rientrano a pieno titolo tra le attività tipiche della professione di psicologo.” Inoltre, il CNOP con la medesima delibera ha individuato il counseling tra le attività che, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 1 della legge 4/2013, non possono essere riconosciute ad una professione non regolamentata.
Pertanto atteso quanto sopra di chiede a codesto Ente di normazione di voler sospendere le operazioni sul progetto di norma n. 1605227 sulla figura del “Counselor” […]
Quindi? Da oggi il counseling è definitamente riconosciuto fra le tecniche, fra gli atti tipici della professione di psicologo e NON può essere ne potrà diventare una professione a se stante. Fare counseling senza essere iscritti all’Ordine è fare ABUSO della professione e questo grazie a una lunga battaglia strategica che al momento giusto, dopo un lavoro politico e istituzionale, ha visto una presa di posizione solida e forte del CNOP, la rappresentanza della nostra professione in Italia, che ha chiuso una volta per tutte la partita.