28 ottobre 2021 – Il Senato della Repubblica ha approvato oggi in via definitiva il disegno di legge sulle lauree abilitanti.
La legge prevede che l’esame di stato per le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, psicologo, chimico, fisico e biologo sia contestuale con l’esame di laurea e consiste in una “prova pratica valutativa delle competenze professionali”.
Con tale legge tutti i corsi di laurea delle professioni sanitarie divengono abilitanti, essendo già in vigore la norma per Medicina dallo scorso anno.
Per rendere abilitanti le lauree si stabilisce che le stesse prevedano almeno 30 cfu di “tirocinio pratico-valutativo” interno al corso di studio, al fine di concretizzare il fine professionalizzante che le lauree devono possedere.
Per quanto riguarda le lauree in Psicologia la legge prevede (art.1 comma 3) una norma specifica:
“Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere svolta all’interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche – classe L-24. L’adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all’articolo 3”.
Gli ordinamenti dei corsi di laurea triennale e magistrale dovranno essere adeguati – con Decreto Ministeriale – alla nuova realtà per incorporare strutturalmente i tirocini pratici, le cui modalità di organizzazione e svolgimento saranno definite con lo stesso decreto sentito il CNOP.
Nelle more dell’entrata in vigore di questa nuova organizzazione la legge prevede una specifica normativa transitoria per i laureati in Psicologia (art.7)
Art. 7. (Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all’esercizio della professione di psicologo)
- Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.
- Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all’articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.”
“Questo nuovo scenario è significativo perché mette le lauree delle professioni sanitarie tutte sullo stesso piano, con pari dignità” ha sottolineato il Presidente CNOP David Lazzari – “ma per le lauree psicologiche lo è doppiamente, perché il lavoro per renderle pienamente professionalizzanti e abilitanti è di grande rilievo e richiede un impegno chiaro e condiviso di tutta la Comunità psicologica, accademica e professionale. Il consolidamento della professione passa anche attraverso un forte avvicinamento tra formazione, professione, campi applicativi e mercato del lavoro. Questa legge – condivisa dal CNOP che è stato interlocutore del Ministero e del Parlamento su una linea condivisa con la componente universitaria (AIP e CPA) – deve servire per fare progressi decisi in questa direzione per cui è necessario porre massima attenzione affinché nella fase attuativa sia salvaguardata la qualità e l’efficacia formativa del nuovo percorso professionalizzante e abilitante”.