20 gennaio 2021 – Il Ministero dell’Economia delle Finanze, con il decreto del 19 ottobre 2020, ha introdotto una serie di novità in ordine all’adempimento dell’obbligo di trasmissione delle spese al Sistema Tessera Sanitaria.
La modifica di maggiore impatto è quella relativa alla cadenza di invio, la trasmissione telematica, infatti, non sarà più annuale, ma mensile.
Finora il termine di trasmissione delle spese sanitarie sostenute dai propri clienti era fissato al 31 gennaio di ogni anno, ed infatti le spese sostenute nel corso del 2020 dovranno essere comunicate entro il prossimo 31 gennaio 2021.
Invece, le spese sanitarie sostenute dai clienti a partire dal 1° gennaio 2021, dovranno essere comunicate mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di sostenimento; così, per le spese sostenute nel mese di gennaio 2021, la trasmissione al sistema TS andrà effettuata entro il 28 febbraio 2021 (che diventa il 1 marzo, cadendo la scadenza di domenica)
Il decreto citato ha anche previsto una serie di informazioni aggiuntive da fornire.
Per ciascuna spesa, oltre alle informazioni già previste, andranno comunicati anche i seguenti dati:
- tipo di documento fiscale (ad esempio fattura, ricevuta fiscale ecc);
- aliquota iva o natura iva della prestazione (ad esempio esente);
indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del paziente alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata (in questo caso i dati della spesa andranno comunque comunicati al Sistema TS, ma senza l’indicazione del codice fiscale del paziente.
Un’ultima annotazione riguarda le fatture dei professionisti verso le pubbliche amministrazioni, un caso molto particolare: il decreto del Ministero dell’Economia 132/2020 restringe le situazioni in cui la Pubblica amministrazione come committente può rifiutare questi documenti.
Non ci saranno più mancati invii perché il sistema si blocca su “parcella” come sinonimo di “fattura” o perché il professionista ha corretto un dato. La fattura sarà rifiutata nel 2021 solo per il destinatario errato, per l’omessa od errata indicazione del codice identificativo di gara o del codice unico di progetto o per l’omessa od errata indicazione del numero e/o data della determina regionale di impegno di spesa.