L’acquisizione di crediti ECM può avvenire secondo differenti tipologie formative:
FORMAZIONE ACCREDITATA DA PROVIDER NAZIONALI/REGIONALI (almeno il 40% dell’intero obbligo formativo, in qualità di discente attraverso corsi ECM in presenza o a distanza). Essa può consistere in:
- Formazione residenziale (RES):
- Formazione residenziale classica;
- Convegni, Congressi, Simposi e Conferenze;
- Videoconferenza.
- Formazione sul campo (FSC):
- Training individualizzato;
- Gruppi di miglioramento (FSC);
- Attività di ricerca (FSC).
- Formazione a Distanza (FAD):
- Training individualizzato;
- FAD con strumenti informatici/cartacei;
- E-Learning;
- FAD sincrona.
- Formazione BLENDED: evento formativo che include formazione residenziale e a distanza.
- Docenza, tutoring e altri ruoli a eventi residenziali o FSC o FAD.
Nel caso di questa tipologia formativa (formazione accreditata da provider nazionali/regionali), il provider trasmette il report all’ente accreditante ed al Co.Ge.A.P.S. entro 90 giorni dal termine dell’evento. Non è pertanto necessario l’invio dell’attestato ECM al Co.Ge.A.P.S. da parte del professionista sanitario.
FORMAZIONE INDIVIDUALI (massimo il 60% dell’intero obbligo formativo). Essa comprende tutte le attività formative non erogate da provider e può consistere in:
- Pubblicazioni scientifiche:
- 3 crediti se primo autore;
- 1 credito (altro nome).
- Studi e ricerche (Delibera CNFC 24-3-22 riformulazione del contenuto del paragrafo 3.2.2 del Manuale)
- 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;
- 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi fino a dodici mesi;
- 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.
- Tutoraggio individuale:
- 1 credito ogni 15 ore di attività.
- Attività di formazione individuale all’estero
- Autoformazione:
- 1 credito per ogni ora (massimo 20% dell’obbligo formativo triennale)*.
* Il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale. Esso varia in base all’obbligo formativo individuale del singolo professionista. Se l’obbligo formativo individuale è pari a 150, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti; se invece l’obbligo formativo individuale è pari a 100, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 20 crediti.
Il professionista comunica direttamente al Co.Ge.A.P.S., accedendo al portale tramite SPID o CIE, – sezione crediti individuali – la formazione individuale svolta (pubblicazioni, tutoraggio, crediti esteri, autoformazione, sperimentazioni).