TIROCINI ED ESAME DI STATO: TROVARE SOLUZIONI EQUILIBRATE E PERCORRIBILI

9 aprile 2020 – aggiornamento.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 8 aprile 2020 n.22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”.

Detto DL prevede all’art. 6.

“Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari”

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.
  2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale”.

Tale normativa contempla i tirocini e gli ES della professione psicologica, ricompresa decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

Il CNOP sta seguendo la materia in raccordo ai rappresentanti delle Università, anche tenendo conto delle posizioni dei laureati in Psicologia, al fine di giungere ad una normativa che consenta una equilibrata soluzione per tirocini ed Esame di Stato. Con l’auspicio che si giunga presto ad una normazione generale della formazione, dei tirocini e dell’ES della professione psicologica che tenga pienamente conto del suo inquadramento normativo di professione sanitaria.

  

7 aprile, ore 12.30.

In relazione ai tirocini post laurea e agli Esami di Stato per la professione di Psicologo, alla luce dell’emergenza sanitaria e relative limitazioni, si ribadisce quanto già evidenziato in altre sedi.

  1. La materia, in base alla vigente normativa, fa capo alle Università e non all’Ordine;
  2. Il CNOP in ogni caso si è attivato in collaborazione con i rappresentanti delle Università per promuovere una organizzazione dei tirocini che tenga conto delle limitazioni dell’emergenza, per favorire l’adozione omogenea di modalità tali da consentire l’effettuazione degli stessi e non penalizzare i laureati in Psicologia. Trattasi di una azione di collaborazione e non di “indicazione da seguire” perché la competenza – come sopra evidenziato – è dell’Università.
  3. Analogamente il CNOP, come gli altri Ordini professionali, ha rappresentato al Governo la necessità di emanare provvedimenti che mettano le Università in condizione di organizzarsi per lo svolgimento degli Esami di Stato tenendo conto della crisi sanitaria.
  4. Il “Decreto Scuola”, nel testo disponibile e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, demanda a uno o più decreti del Ministro dell’Università l’organizzazione dello svolgimento degli Esami di Stato e sanare lo svolgimento dei tirocini per le professioni regolamentate (art.5. commi 1 e 2) in relazione all’emergenza.
  5. Il CNOP segue la materia unitamente alle Università affinché si giunga ad una soluzione omogenea e percorribile che possa garantire una valutazione appropriata pure in una condizione emergenziale.