29 marzo 2020 – Aggiornamento 1 aprile – Individuate le modalità di distribuzione del Fondo di ultima istanza di cui all’art. 44 del Decreto Legge n. 18.2020
Un Decreto Interministeriale tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze – del quale comunque si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – ha dato attuazione all’art. 44 del D.L. 18/2020 con il quale era stato istituito un fondo di 300 milioni di euro (“Fondo di ultima istanza”) per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi ed i professionisti che, in conseguenza dell’emergenza derivante da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso le loro attività.
Vedi il testo ufficiale del Decreto
Con il Decreto Interministeriale di cui sopra viene stabilita in 200 milioni di euro la parte del Fondo di ultima istanza destinata ai liberi professionisti iscritti a casse di previdenza private delle professioni (tra cui ENPAP) e vengono altresì individuati i soggetti destinatari della misura di sostegno al reddito e le modalità di accesso al beneficio.
In particolare:
- liberi professionisti destinatari (tra i quali gli Psicologi)
- coloro che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
- coloro che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19.
I professionisti con reddito superiore ai 50mila euro nel 2018 sono esclusi dal provvedimento.
Rientrano i professionisti che hanno chiuso la partita IVA nel periodo 23.02.20 e 31.03.20.
- Ammontare
L’indennità per il sostegno al reddito dei liberi professionisti come sopra individuati è di € 600 al momento per il solo mese di marzo e non sarà tassata, non concorrendo al reddito imponibile.
- Modalità di richiesta del beneficio
Le domande per l’ottenimento dell’indennità devono essere presentate alle Casse di appartenenza. Per gli psicologi alla cassa Enpap nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 aprile.
L’indennità verrà erogata in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.
Solo un primo segnale
“Il CNOP si sta muovendo con tutti gli altri Ordini per avere misure più strutturali. Questo è solo un primo passo, e ci sono molte cose da sistemare anche nell’applicazione di questa norma” ha sottolineato il presidente CNOP David Lazzari.