In linea generale gli interventi psicologici sono sanitari e quindi non soggetti a restrizioni se non quelle dettate dalle regole di precauzione generale. E’ evidente che in questo ambito alcune fattispecie di interventi (es. clinici, diagnostici, di sostegno, psicoterapici) hanno particolare cogenza in questa fase.
Vedi di decreti 4 e 8 marzo.
https://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
Nelle “zone rosse” gli spostamenti sono consentiti ai professionisti sanitari per motivi di lavoro e alle persone che devono sottoporsi a terapie. Gli Psicologi al momento rientrano in questa fattispecie, anche se appare opportuno limitare gli spostamenti a quelli effettivamente necessari.
Vedi direttiva e modulo per autocertificazione spostamenti
Ovviamente l’attivazione o prosecuzione di interventi va valutata caso per caso in relazione alle norme di protezione generale. Quando opportuno e/o indispensabile per le condizioni dell’utente o del professionista si consiglia di eseguire trattamenti a distanza.