Nuovi criteri Albo CTU – pubblicato il Decreto attuativo della Riforma Cartabia (DM n. 109 del 04.08.2023) – Riconosciuti gli ambiti di attività della professione psicologica

Nuovi criteri Albo CTU – pubblicato il Decreto attuativo della Riforma Cartabia (DM n. 109 del 04.08.2023) – Riconosciuti gli ambiti di attività della professione psicologica

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2023 il testo del Decreto del Ministero della Giustizia n. 109 del 04/08/2023, che definisce i criteri per l’accesso e il mantenimento dell’iscrizione nell’albo dei CTU per tutti i professionisti, ivi inclusi gli iscritti all’Ordine degli Psicologi, che possono svolgere attività di consulenza in Tribunale ed intendono iscriversi all’albo dei consulenti tecnici.
Si ricorda che la cd Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149 che ha integrato il Codice di procedura civile) ha modificato i requisiti per l’iscrizione a tale albo ed ha previsto l’istituzione di un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria.
Si deve specificare che, sia nel D.Lgs. 149/2022 che nel nuovo DM n.109 dell’agosto 2023 il termine “settore di specializzazione” viene utilizzato, indifferentemente, sia in riferimento al possesso di un titolo di specializzazione universitaria che in riferimento ad uno specifico ambito di attività/competenza, come si evince con chiarezza nell’allegato A del DM che contiene l’elenco delle categorie dell’ albo e dei settori di specializzazione.
In base al nuovo DM per l’iscrizione all’albo è necessario il possesso dei seguenti requisiti (art. 4 del DM): a) iscrizione all’ordine, b) essere in regola con gli obblighi di formazione continua, c) condotta morale specchiata, d) speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse, d) residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del Tribunale.
Il requisito della “speciale competenza tecnica” sussiste quando, con riferimento alla categoria di riferimento e all’eventuale cd “settore di specializzazione” l’attività professionale è stata svolta per cinque anni in modo continuativo, oppure quando si è in possesso di: a) “adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari” con 5 anni di iscrizione all’ordine e b) “un adeguato curriculum scientifico” (es. attività di docenza, ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni).
Il Decreto non introduce ulteriori requisiti in relazione a quanto previsto dall’art. 15 del Codice di procedura civile (Regio Decreto 18 dicembre 1941 n. 1368) come modificato dalla Riforma Cartabia che specifica la speciale competenza tecnica per i professionisti neuropsichiatri e psicologi (“la speciale competenza tecnica sussiste quando ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica o nei confronti di minori, 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private”.
La “speciale competenza tecnica” è valutata dal “comitato” che è istituito presso ogni Tribunale, presieduto dal presidente dello stesso Tribunale, e nel quale l’Ordine territorialmente competente è presente con un suo rappresentante.
Il professionista può essere iscritto in più categorie e settori di specializzazione quando soddisfa i requisiti. I professionisti già iscritti negli albi dei CTU mantengono l’iscrizione secondo le modalità stabilite dall’art. 10 (“disposizioni transitorie”) del Decreto.
Appare particolarmente significativo per quanto riguarda la professione psicologica l’allegato “A” del Decreto che stabilisce per gli psicologi sette categorie (area adulti, famiglia, minori, organizzazione e lavoro, psicodiagnosi, area psicoterapeutica, area sociale) e un’ampio ventaglio di cd “settori di specializzazione”, che riconoscono alla professione l’intervento su numerose attività, spesso in passato oggetto di discussione da parte di settori esterni alla professione.
Gli ambiti di attività, oltre alla generale dizione di “psicologia giuridica o forense” per adulti, minori e famiglia, prevedono: “capacità di intendere e di volere (penale e civile) per adulti e minori, di stare in atti per adulti e minori, previdenza adulti e minori (indennità di accompagnamento, di frequenza, legge 104, amministrazione di sostegno, ecc.), psicodiagnosi per adulti e minori (diagnosi psicologica, neuropsicologica, ecc.), valutazione del danno per adulti e minori, psicologia delle relazioni-famiglia (separazioni/divorzi, affidamento, ecc.), valutazione capacità genitoriali, minori e psicologia dell’età evolutiva (valutazioni capacità di discernimento in ambito civile, testimoniali in ambito penale, ecc.), psicologia del lavoro (mobbing, stress lavoro correlato, ecc.).
In attesa di un dettagliato approfondimento dei contenuti del Decreto, che è stato oggetto preliminarmente di un confronto nei mesi scorsi tra il CNOP ed il Ministero della Giustizia, avvenuto anche sulla scorta dei materiale predisposti dal Comitato Tecnico e dal Coordinamento per la Psicologia Giuridica, va evidenziato che la specificazione degli ambiti di attività dei consulenti psicologi in campo giuridico/forense declinati nell’alleato A fa finalmente chiarezza rispetto alle competenze della professione in questo ambito.
Così come il Decreto ha recepito l’esigenza di salvaguardare l’attività dei professionisti che già operano nel settore e sono iscritti negli albi dei consulenti.
Sulla scorta dei contenuti del Decreto il Consiglio Nazionale, mediante l’attività istruttoria del Comitato ed il Coordinamento per la Psicologia Giuridica, completerà il lavoro di stesura del documento di indirizzo finalizzato alla informazione agli iscritti, la migliore applicazione della nuova normativa, ed utile per l’attività dei Comitati istituiti presso i Tribunali per la valutazione dei titoli, l’iscrizione e la tenuta degli albi dei consulenti.
Per approfondimenti: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/11/23G00121/sg