Normativa di riferimento: art. 3 D.Lgs. 175/2014 – DM del 31/7/2015 – Provvedimento Agenzia delle Entrate del 31/7/2015
di Flavia Ricci, Consulente fiscale e tributario
Ai sensi del Decreto Legislativo 175/2014, a partire dal 2015 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di alcune categorie di contribuenti il modello di dichiarazione 730 precompilato. A tal fine la stessa Agenzia acquisisce le informazioni rilevanti per la compilazione del modello riguardanti i redditi e gli oneri detraibili e deducibili tra i quali si ricomprendono le spese sanitarie. E’ stato perciò introdotto, in capo ad alcune categorie di operatori, l’obbligo di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria che a sua volta le mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. La prima scadenza di tale adempimento è il prossimo 31 gennaio 2016 per i dati di spesa riferiti all’anno 2015.
Alla luce della normativa sopra richiamata e sempre che non intervengano ulteriori chiarimenti ufficiali, i soggetti obbligati a tale adempimento risultano essere soltanto:
- Le Asl, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e ogni altro presidio o struttura accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari;
- I medici chirurghi e gli odontoiatri iscritti all’Albo.
Ad oggi pertanto la categoria degli psicologi iscritti all’Albo non risulta destinataria dell’obbligo di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.
Le spese sanitarie riconducibili alla attività svolta dai professionisti psicologi costituiscono comunque per il soggetto che le sostiene oneri detraibili da indicare nella dichiarazione dei redditi che potranno essere fatte valere o integrando il 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate o predisponendo il modello di dichiarazione Unico.