L’EQUO COMPENSO È LEGGE

Dopo l’approvazione della Camera di gennaio 23 ed il successivo passaggio in Senato del 22 marzo scorso che ha apportato una lieve modifica per adeguare la proposta alla nuova normativa processuale, la Camera ha dato il suo via libero definitivo al testo sull’equo compenso.

Come già in precedenza sostenuto, l’intervento è incoraggiante e costituisce il punto di partenza per una più appropriata tutela e valorizzazione delle attività professionali, ivi compresa quella esercitata dagli psicologi.

Fondamentale la previsione che il compenso sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri di riferimento stabiliti per ciascuna professione; rispetto a questi, ogni Ordine dovrà intervenire per attualizzare l’articolazione e gli importi dei parametri alla situazione odierna.

Per la professione psicologica i parametri di riferimento sono contenuti nel Decreto 19 luglio 2016 n.165.

Al momento la disciplina, che trova applicazione per i rapporti con le amministrazioni pubbliche e le imprese con più di 50 dipendenti, interviene in maniera decisa su circa 78mila soggetti pubblici e privati  che saranno tenuti a rispettare le nuove disposizione sull’equo compenso. Ciò significa che da oggi non potranno esserci più bandi e avvisi pubblici “al ribasso” né rapporti con imprese al di sopra dei 50 dipendenti che mortifichino la dignità e la qualità della prestazione resa dai professionisti.

Le ulteriori novità sono rappresentati da un maggior potere di reazione dei professionisti e degli Ordini nei confronti di rapporti in violazione dell’equo compenso; soprattutto viene introdotta la previsione di nullità radicale delle clausole  che consentano al cliente di modificare unilateralmente o automaticamente le previsioni contenute nell’incarico, di pretendere prestazioni aggiuntive, di vedersi anticipate spese (ovvero di consentire la rinuncia al rimborso in favore del professionista), di disporre termini di pagamento superiori a 60gg dalla fattura e/o richiesta di pagamento, di escludere il compenso per l’attività consulenziale che non sia sfociata nell’affidamento di un incarico; ciò in aggiunta alla nullità delle clausole che in generale attribuiscano al cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso e che stabiliscano un compenso in misura inferiore alle soglie previste dai parametri prefissati.

Al Consiglio  nazionale dell’Ordine è inoltre attribuito: il potere di concordare modelli standard di convenzione con le imprese fissando dei compensi che per legge si presumeranno equi sino a prova contraria; la legittimazione a proporre azione di classe a tutela dei propri  iscritti per tutelare i diritti individuali ed omogenei in materia di equo compenso.

Dunque anche sotto il profilo della rappresentatività degli professionisti, ai Consigli Nazionali vengono riconosciuti maggiori poteri per la tutela della professione e dei propri iscritti.

Al fine di vigilare sull’osservanza delle normativa in materia di equo compenso è stato istituito, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale che si compone, tra gli altri di un rappresentante per ciascun Consiglio Nazionale degli ordini professionali e che ha compiti e poteri consultivi e propositivi con riguardo agli atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell’equo compenso e delle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle prestazioni in favore dei soggetti nei cui confronti è applicabile la normativa; detto Organo ha inoltre il potere di segnalazione rispetto alle eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

Come anticipato si tratta di un intervento, non totalmente risolutivo di tutte le problematiche esistenti, ma certamente incoraggiante che ci sia augura possa essere esteso nel prossimo futuro ad ogni rapporto professionale.

Il CNOP, d’intesa con gli altri Ordini, continuerà a lavorare per un ulteriore ampliamento delle tutele.

Leggi il testo della legge