Il CNOP ha proposto ricorso al Tar del Lazio avverso il bando emesso dal Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, n. 325 del 24 ottobre 2022, per indizione del concorso pubblico, per esami, a 4 posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell’ambito professionale di psicologia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella parte in cui non prevede quale requisito di partecipazione l’abilitazione all’esercizio della professione e la conseguente iscrizione all’albo degli psicologi.
A seguito di una ampia istruttoria, il Tribunale Amministrativo laziale ha emanato l’ordinanza n. 1141/2023 con la quale accoglie la richiesta cautelare del CNOP e sospende gli effetti del bando disponendo contestualmente un riesame del bando impugnato da parte dell’amministrazione al fine di consentire la partecipazione alla selezione solamente dei soggetti in possesso dell’abilitazione professionale per l’esercizio della professione di psicologo. Con tale decisione il TAR conferma ulteriormente il principio secondo cui, sebbene il dirigente psicologo debba svolgere anche mansioni di natura amministrativa, “tale figura svolge all’interno dell’amministrazione anche mansioni proprie della specifica attività professionale dello psicologo, che – alla luce del quadro normativo vigente – non paiono potersi esercitare senza il previo conseguimento dell’abilitazione professionale”.
Testo completo dell’ordinanza n. 1141/2023 N. 00473_2023 REG.RIC_