Legge 56/89: “Ordinamento della professione di psicologo”
Articolo 1: “La professione di Psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
Lo Psicologo opera sia nel settore privato (come libero professionista o esercitando in strutture private e/o convenzionate), che nel settore pubblico (Aziende U.S.L., Servizi socio-sanitari dei Comuni, Province, Regione ed altri Enti locali).