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Stress lavoro-correlato: quadro normativoIn relazione al tema Stress Lavoro Correlato (SLC) si riportano qui per brevità solo i riferimenti essenziali da conoscere ed osservare, sottolineando di aver cura di leggere interamente i testi richiamati per una conoscenza completa degli adempimenti. Si evidenzia inoltre che alcuni contesti lavorativi sono regolati da indicazioni normative ulteriori (ad esempio, personale militare del Ministero della Difesa, vigili del fuoco, ecc.). Si raccomanda inoltre di distinguere tra le norme, dotate di valore vincolante 1, e documenti di indirizzo o manuali operativi, certamente utili da adottare a sostegno del lavoro effettuato ma non vincolanti. Salute e sicurezza del lavoro: quadro normativo generale Per la Costituzione italiana (artt.32, 35 e 41), la salute è un diritto fondamentale dell’individuo nonché interesse della collettività, rappresentando così un limite all’esercizio dell’iniziativa economica privata nel senso che questa non può esplicarsi se non all’interno di precise regole, tese al rispetto ed alla tutela del lavoratore. Un riferimento fondamentale è costituito, inoltre, dall’art.2087 del Codice Civile (mutuato dalla legislazione pre-repubblicana) che recita: Un notevole impulso ad una normativa organica in tema di sicurezza e salute sul lavoro è stato impresso dalla direttiva europea 89/391 CEE, recepita in Italia dapprima con il d.lgs. 626/94 e in seguito con il d.lgs. 81/08, attualmente in vigore. Per rimediare a una certa negligenza del passato, il legislatore, in quest’ultimo decreto, oltre a ribadire l’obbligo di valutare e prevenire tutti i rischi, ha voluto menzionare espressamente i rischi collegabili allo stress lavoro-correlato. Principali figure delle sicurezza, sorveglianza sanitaria e DVR Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è la persona in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) è l’insieme delle persone, in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, sistemi e mezzi esterni o interni all'organizzazione finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. I compiti principali del SPP sono: l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, l’elaborazione di misure preventive e protettive e di sistemi di controllo di tali misure, la predisposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori, la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche, l’informazione ai lavoratori. La legge disciplina i casi in cui il Servizio Prevenzione deve obbligatoriamente essere interno all’azienda o all’unità produttiva. In caso di necessità, vale a dire quando il personale interno non ha requisiti adeguati rispetto alla natura dei rischi, è fatto obbligo al datore di lavoro di avvalersi di persone o servizi esterni all’azienda. Il medico competente (MC) è un medico in possesso dei requisiti elencati all’art. 38 del d.lgs 81/08 che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per gli altri compiti in materia di salute e sicurezza che le norme gli attribuiscono (cfr in particolare artt 39-42 del d.lgs 81/08). La nomina del medico competente è obbligatoria solo quando i rischi presenti in azienda o nell’unità produttiva, legati alle mansioni svolte, rendono necessaria la sorveglianza sanitaria sui lavoratori. Pertanto il medico competente non è sempre presente. La sorveglianza sanitaria è la visita medica da parte del medico competente, corredata dei necessari accertamenti strumentali e specialistici, che costituisce il momento principale per la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica dei lavoratori esposti a rischi professionali. Nasce per la tutela del lavoratore e deve essere fatta solo nei casi in cui è prevista dalla legge e dal Piano Sanitario contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della sede di lavoro. Il MC effettua le visite tese al rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica che esponga a rischio (es. movimentazione manuale dei carichi). Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza(RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Egli può accedere ai luoghi di lavoro ed è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, alla designazione di RSPP, addetti del SPP e MC, all’attività di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei luoghi, formazione. Per le aziende le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato l’RLS, le sue funzioni sono svolte dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Inoltre, in particolari contesti produttivi (es. porti, impianti siderurgici) caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, sono nominati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. Documento di valutazione dei rischi (DVR): è la relazione, redatta con criteri di semplicità e brevità, firmata dal DL, in cui sono specificati i criteri adottati per la valutazione di tutti i rischi, nonché le misure preventive stabilite. Secondo quanto stabilito dall’art.28 del d.lgs. 81/08, la firma apposta al DVR dal RSPP, dall’RLS o dal RLST e medico competente (se previsto) vale ai soli fini di certificazione della data. Sebbene alle attività di valutazione dei rischi e alla stesura del DVR concorrano materialmente l’RSPP e tutto il SPP, l’RLS o l’RLST come pure il MC (se nominato), la titolarità e la responsabilità della valutazione sono sempre del DL. Stress lavoro-correlato: riferimenti normativi Oggi è il d.lgs. 81/08 e successive integrazioni (s.m.i.) che fornisce riferimenti precisi per lo stress lavoro-correlato. L’art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) recita: “1. La valutazione... deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004………” e “1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m quater)….” Quindi dal testo si evince, oltre l’obbligatorietà della valutazione SLC, che le Indicazioni della Commissione consultiva, successivamente presentate, hanno un carattere vincolante per l’attuazione della procedura di valutazione stessa. L’accordo sociale europeo sullo stress lavoro-correlato è stato recepito da alcune organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nel giugno 2008; si noti, tuttavia, che la traduzione, in alcune sfumature, è differente dall’originale e che il d.lgs.81/08 richiama l’Accordo sociale dell’8.10.2004. Il contributo dello psicologo nelle attività inerenti il rischio stress lavoro-correlato Relativamente alla posizione ricoperta, lo psicologo:
L’intervento dello psicologo può quindi essere opportuno o necessario a seconda della complessità della situazione, tenuto conto che la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure preventive devono essere effettuate secondo il grado del progresso tecnico-scientifico. Relativamente alle attività, dalla lettura dei testi normativi al momento vigenti si evince come, trattandosi di valutazioni di aspetti organizzativi, la competenza dello psicologo può applicarsi, su richiesta del DL:
Un aspetto preme sottolineare: l’effettiva tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è maggiormente garantita dal coinvolgimento dello psicologo, figura professionale con formazione specifica e competenze attribuite dalle leggi 56/89 e 170/03 nella materia in oggetto; allo stesso tempo, anche il DL, in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza preposti alla verifica della valutazione SLC, oppure in caso di contenzioso, è agevolato nel poter dimostrare di aver messo in campo la miglior tecnologia possibile utilizzata da persone “in possesso delle conoscenze professionali necessarie” (art. 31 d.lgs 81). Per lo psicologo che intenda operare nell’ambito della sicurezza del lavoro e in particolare dello stress lavoro-correlato, si ribadisce infine l’importanza di una conoscenza approfondita, oltre che delle metodologie e delle tecniche psicosociali, sia delle normativa di riferimento sia dei documenti di indirizzo elaborati da soggetti istituzionali (es. Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Regioni, Inail, Agenzia Europea per la salute e la sicurezza del lavoro, etc.) 1 Le “linee guida” come vengono intese dalla normativa specifica, sono “atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” (art.2, comma 1 lettera z) del D.lgs 81/08).
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